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Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 16 pagine

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completamente automatizzata utilizzando risorse informatiche di cybersecurity. La disposizione di cui al capoverso 4 autorizza anche l'uso di applicazioni algoritmiche (intelligenza artificiale, AI). swisstopo può trasferire il compito di sorveglianza a un altro servizio federale o a un servizio cantonale se è più adatto a svolgere questo compito.

Secondo il capoverso 5, swisstopo, l'Ufficio federale di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione hanno accesso ai risultati del monitoraggio e possono analizzarli nella misura in cui ciò è necessario a fini di sicurezza. Allo scopo di garantire la sicurezza e successivamente, se necessario, ai fini del perseguimento penale, queste autorità devono avere accesso anche ai dati personali raccolti per la concessione dell'accesso, ossia ai numeri di cellulare utilizzati per le richieste individuali e ai dati di registrazione per l'accesso completo. Gli scopi esatti per cui questi dati possono essere utilizzati devono essere specificati a livello di ordinanza.

Il capoverso 6 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli dell'accesso, dell'utilizzo e del monitoraggio. Una menzione particolare va fatta per le misure di protezione delle infrastrutture critiche (lettera d).

Si prevede che, nel caso di infrastrutture critiche secondo la legislazione federale, i dati sulle condotte all'interno di un determinato perimetro attorno all'infrastruttura in questione non vengano trasmessi al CCCH su richiesta dell'operatore e d’intesa con l'Ufficio federale della protezione della popolazione – ciò è in linea con una misura della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC)25. La lettera c (a differenza della lettera b) disciplina non solo il trattamento dei dati personali secondo la legislazione in materia di protezione dei dati, ma anche tutti gli altri dati (oggettivi) ottenuti dalla sorveglianza.

Art. 22 cpv. 2 lett. e

Con l'aggiunta dell'art. 22 cpv. 2 lett. e LGI, la garanzia del CCCH viene designata come nuovo compito della misurazione nazionale (cfr. anche più sopra il par. 3.1 sul compito di garanzia).

Art. 34 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c

L'articolo 34 LGI disciplina secondo il principio le competenze della Confederazione e dei Cantoni in materia di geoinformazione. Questa disposizione deve essere integrata con le competenze del CCCH.

Art. 36 cpv. 2bis

Questa integrazione della legge non ha un riferimento diretto al CCCH; la presente revisione parziale viene sfruttata come occasione per soddisfare una richiesta preesistente. L'articolo 36 LGI regola già la cooperazione internazionale nel campo della geoinformazione. L'articolo 7a LGI della Legge del 21 marzo 199726 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) è stato FINORA utilizzato come base per la facoltà del Consiglio federale di concludere trattati internazionali con i Paesi limitrofi e per la possibilità del Consiglio federale di delegare tale facoltà a un dipartimento nel settore del diritto in materia di geoinformazione, e questa disposizione è sempre stata considerata una base giuridica formale sufficiente. Tuttavia, essa consente solo accordi amministrativi «di portata limitata»; questo è stato chiaramente il caso, ad esempio, dei precedenti trattati internazionali con il Liechtenstein. La competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali relativi alla misurazione nazionale, al Servizio geologico nazionale o ai compiti ufficiali della misurazione ufficiale sarà ora formalmente sancita nella legge con il nuovo capoverso 2bis, in linea con l'articolo 7a capoverso 1 LOGA. Così il Consiglio federale può ora concludere anche trattati internazionali che contengono oggetti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LOGA.

La subdelega al Dipartimento delle competenze dei trattati statali, disciplinata a titolo innovativo anche nella LGI, è volutamente limitata all'assunzione di compiti per altri Stati o organizzazioni internazionali da parte dell'Amministrazione federale. Gli altri contenuti dei trattati internazionali nel settore del diritto della geoinformazione non sono quasi mai di natura puramente tecnica. La regolamentazione si spinge quindi meno lontano dell'articolo 48a LOGA. Questa disposizione non pregiudica la normativa di diritto statale in materia di competenze per la definizione dei confini nazionali.

Art. 39a CCCH

Il CCCH è concepito come un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Tra la Confederazione e i Cantoni saranno stipulati degli accordi di programma e le prestazioni e il finanziamento saranno stabiliti congiuntamente. In questo contesto, la Confederazione contribuirà al 50 per cento ai costi aggiuntivi causati dal suo intervento.

Per il Catasto delle condotte svizzero (fase MUST) si prevedono costi una tantum per circa 35 milioni e costi d'esercizio annuali ricorrenti per 7 milioni. Di conseguenza, la Confederazione contribuirà al 50 per cento a questi costi aggiuntivi secondo la chiave di ripartizione sopra menzionata.

La base legale è costituita dal nuovo articolo 39a LGI. Questa norma si basa sulla normativa per la misurazione ufficiale (art. 38 LGI) e il Catasto RDPP (art. 39 LGI).

Gli operatori di rete sostengono direttamente i costi per la digitalizzazione delle informazioni sulle condotte e per la raccolta corrente dei dati e l'aggiornamento delle informazioni sui loro impianti.

Secondo il capoverso 4, il Cantone disciplina chi sostiene i costi di raccolta e digitalizzazione dei dati delle condotte private su suolo pubblico. Questa normativa dipende probabilmente anche dal fatto che l'obbligo di fornire i dati sia a carico dei privati o del Comune (art. 18d cpv. 3 LGI).

25cfr. Cfr. Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2023, misura M6.

26 RS 172.010