Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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indicando tali imposte e confermando che l’utilizzo sarà conforme alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa;

• indicare uno o più metodi di trasmissione dei dati alternativi al sistema CTS dell’OCSE, compresi gli standard di cifratura;

• precisare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali che devono essere rispettati dalle autorità che ricevono le informazioni, oltre agli obblighi previsti dall’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa;

• confermare le misure adeguate a garantire la riservatezza e la protezione dei dati; e

• indicare un elenco degli Stati con cui i dati devono essere scambiati.

Al Segretariato dell’organo di coordinamento deve essere comunicata immediatamente qualsiasi modifica successiva alle dichiarazioni di cui sopra.

L’articolo 3 AP-DF disciplina le dichiarazioni della Svizzera in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività.

La tabella di marcia internazionale prevede di principio un’attuazione dal 1° gennaio 2026 con un primo scambio delle ulteriori informazioni nel 2027. La notifica deve pertanto avvenire al più tardi nel dicembre 2025. L’attuazione al 1° gennaio 2026 comporta eventualmente l’applicazione provvisoria dell’Accordo SAI Cripto-attività per una breve durata. In questo caso, con riserva della decisione del Consiglio federale concernente l’applicazione provvisoria secondo l’articolo 7b LOGA e dell’approvazione delle commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale dovrà presentare una dichiarazione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria. Appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accettati in votazione popolare a seguito di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata (art. 1 cvp. 1 AP-DF).

La Svizzera partecipa allo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari su base reciproca. Ciò dovrà valere anche per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività; di conseguenza, nell’avamprogetto del decreto federale non è prevista la rinuncia della Svizzera alla reciprocità nel quadro dell’Accordo SAI Criptoattività. Allo scopo di garantire pari condizioni, la Svizzera deve ricevere informazioni dagli Stati partner e poterle utilizzare per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale svizzero.

La valutazione delle richieste avanzate dagli Stati partner concernenti l’utilizzo dei dati trasmessi per tipi di imposte per le quali hanno presentato riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa avviene caso per caso nell’ambito del campo d’applicazione svizzero della Convenzione sull’assistenza amministrativa e deve essere delegata al Consiglio federale (cfr. considerazioni relative all’art. 39 cpv. 3 AP-LSAI). Se il Consiglio federale acconsente a tale utilizzo, lo deve confermare per gli Stati partner interessati per mezzo di una dichiarazione conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera g) dell’Accordo SAI Cripto-attività (cvp. 2 decreto federale). Analogamente, il Consiglio federale può decidere di chiedere alle autorità competenti degli altri Stati se le