Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento, della riscossione o dell’esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte in merito alle quali la Svizzera ha formulato una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa (art. 39 cpv. 4 AP-LSAI). In questo caso, il Consiglio federale deve presentare una dichiarazione conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività (art. 3 AP-DF).

Per la trasmissione agli Stati partner delle informazioni raccolte conformemente all’Accordo SAI Cripto-attività la Svizzera adotterà il sistema di trasmissione comune dell’OCSE (CTS) e le relative procedure di preparazione e cifratura dei file. Di conseguenza non è necessario comunicare metodi di trasmissione alternativi secondo la sezione 7 parte 1 lettera d) dell’Accordo SAI Cripto-attività.

Nel caso dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari la Svizzera ha comunicato le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dagli Stati partner nel quadro dello scambio automatico di informazioni. Si dovrà procedere allo stesso modo per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Di conseguenza, nell’articolo 3 capoverso 4 del decreto federale il Consiglio federale viene incaricato di notificare al Segretariato dell’organo di coordinamento le disposizioni determinanti in materia di protezione dei dati (v. considerazioni relative alla sezione 5 parte 1 più sopra).

Inoltre, secondo l’articolo 3 capoverso 5 AP-DF il Consiglio federale deve dichiarare che la Svizzera dispone delle misure adeguate a garantire la riservatezza e il rispetto delle norme di protezione dei dati.

La questione volta a sapere con quale Stato debba essere introdotto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non è oggetto di questo progetto. L’attivazione bilaterale di tale scambio di informazioni è oggetto di progetti separati che disciplinano la dichiarazione corrispondente.

Infine, a livello internazionale si discute attualmente della possibilità di una successiva attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. considerazioni nel n. 1.3). Qualora si trovasse un consenso in merito, non è da escludere che l’Accordo SAI Cripto-attività verrà modificato prima della firma da parte degli Stati interessai includendovi un’ulteriore dichiarazione nella sezione 7 parte 1. Con questa dichiarazione i prestatori di servizi per le cripto-attività interessati tenuti alla comunicazione dovranno presumibilmente, per un periodo transitorio, essere esonerati da eventuali obblighi di comunicazione e adeguata verifica nello Stato notificante (v. commento all’art. 41bis cpv. 3 AP-LSAI). L’articolo 41biscapoverso 3 AP-LSAI e l’articolo 35b capoversi 1–3 AP-OSAIn prevedono per questo caso un’apposita disposizione transitoria. Terminata la discussione a livello internazionale si dovranno eventualmente apportare modifiche al presente progetto per riflettere correttamente il tenore finale della soluzione consensuale (v. anche considerazioni nel n. 3.1). Questo potrebbe riguardare sia l’Accordo SAI Cripto-attività e il relativo decreto federale che approva le basi di diritto internazionale sia gli avamprogetti della LSAI e dell’OSAIn.

Parte 2