Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Secondo la parte 2, l’Accordo SAI Cripto-attività sarà effettivo tra due Stati il giorno della seconda notifica con cui si designano reciprocamente come partner.

Parti 3 e 4

Secondo le parti 3 e 4 l’OCSE pubblica sul suo sito Internet alcune delle informazioni fornite, come ad esempio un elenco di autorità competenti firmatarie dell’Accordo SAI Cripto-attività e tra cui questo Accordo è effettivo. Anche il DFF pubblicherà l’elenco degli Stati partner della Svizzera.

Parte 5

Secondo la parte 5 lo scambio di informazioni può essere sospeso da una autorità competente nei confronti di un’altra autorità competente se è o è stata rilevata una non conformità significativa rispetto alle disposizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività. L’autorità competente che intende sospendere l’Accordo SAI Cripto-attività con uno Stato partner deve informare per scritto l’autorità competente dello Stato partner. L’informazione deve contenere una descrizione dettagliata del problema in relazione alla mancata osservanza dell’Accordo SAI Cripto-attività e per quanto possibile dimostrare come il problema possa essere risolto. L’inosservanza delle disposizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività e della Convenzione sull’assistenza amministrativa relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati e la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate possono giustificare una sospensione dell’Accordo SAI Cripto-attività.

Parte 6

La parte 6 disciplina le modalità di denuncia. L’Accordo SAI Cripto-attività può essere denunciato in generale o rispetto a determinate autorità competenti con un preavviso di 12 mesi. Le informazioni contenute sottostanno anche dopo la denuncia alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa, ovvero in particolare alle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati. Se uno Stato denuncia la Convenzione sull’assistenza amministrativa, denuncia automaticamente anche l’Accordo SAI Cripto-attività poiché questo ultimo si basa sull’articolo 6 di tale Convenzione.

Sezione 8: Segretariato dell’organo di coordinamento

La sezione 8 corrisponde alle disposizioni della sezione 8 dell’Accordo SAI Conti finanziari. Disciplina la comunicazione alle autorità competenti di qualsiasi notifica ricevuta e ai firmatari dell’Accordo SAI Cripto-attività delle nuove firme da parte di nuove autorità competenti.

4.4 Commento ai singoli articoli del quadro per la comunicazione di informa-

zioni in materia di cripto-attività

L’Accordo SAI Cripto-attività stabilisce che le informazioni da scambiare sono quelle raccolte secondo le disposizioni del CARF, che è stato pertanto allegato a tale Accordo ai fini della sua integrazione nel diritto svizzero (v. commento relativo al preambolo