Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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• si applica alle imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale (comprese le imposte sugli utili di capitale) riscosse per conto di suddivisioni politiche o di enti locali, vale a dire le imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; per queste tipologie di imposte sarebbe possibile formulare una riserva;
• non si applica ai contributi della sicurezza sociale e alle imposte di altra natura (sulle successioni e sulle donazioni, sulla proprietà immobiliare, sul valore aggiunto e sulle vendite, sui veicoli a motore ecc.). Per queste categorie di imposte la Svizzera ha formulato una riserva.
L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che gli Stati che nella Convenzione sull’assistenza amministrativa hanno formulato una riserva in merito a determinate categorie di imposte possano richiedere agli altri Stati, ai fini dell’Accordo SAI Cripto-attività, mediante notifica secondo la sezione 7 parte 1 lettera c dell’Accordo SAI Cripto-attività, di fornire il consenso all’utilizzo delle informazioni in materia di cripto-attività per singole categorie di imposte o per la loro totalità. Gli altri Stati decidono in seguito se accogliere la richiesta dello Stato in questione. Il consenso a una richiesta per un ulteriore utilizzo comporta un’estensione del campo d’applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa in questo sottoambito (utilizzo delle informazioni in materia di criptoattività). L’effetto non è reciproco e non si estende ad altre forme di assistenza amministrativa (scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, scambio di informazioni su domanda ecc.).
L’articolo 39 capoverso 3 AP-LSAI prevede che il Consiglio federale decida in merito alle richieste degli Stati partner riguardanti l’ulteriore impiego delle informazioni ricevute. Esso può fornire il proprio consenso solo se la richiesta si limita all’utilizzo per le imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero i della Convenzione sull’assistenza amministrativa, vale a dire per le imposte sul reddito, sugli utili o sugli utili di capitale o sul patrimonio netto riscosse per conto di suddivisioni politiche o di enti locali di una Parte. Per contro, il Consiglio federale non può accogliere richieste di utilizzo delle informazioni trasmesse per imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii–iv della Convenzione sull’assistenza amministrativa che esulano quindi dal campo d’applicazione della Convenzione in Svizzera. Questa disposizione consente alla Svizzera di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali. La prevista limitazione alle richieste che si riferiscono alle imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero i della Convenzione sull’assistenza amministrativa garantisce la conformità con le riserve formulate dalla Svizzera in merito alla Convenzione sull’assistenza amministrativa (nessuna riserva per l’art. 2 par. 1 lett. b n. i della Convenzione sull’assistenza amministrativa, riserve per i n. ii–iv). Poiché la Svizzera stessa utilizza le informazioni in materia di cripto-attività per le categorie di imposte per le quali non ha espresso una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa (imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale, comprese le imposte sugli utili di capitale riscosse a livello nazionale e di Stati federati [Cantoni]), il consenso all’utilizzo di tali informazioni per le stesse categorie di imposte da parte degli Stati riceventi corrisponde pertanto al principio di reciprocità.
Cpv. 4