Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo
Allo stesso modo, il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di poter decidere di chiedere alle autorità competenti degli Stati partner se le informazioni ricevute possono essere impiegate ai fini dell’accertamento, della riscossione o dell’esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii-iv della Convenzione sull’assistenza amministrativa, vale a dire per quelle categorie di imposte per le quali la Svizzera ha formulato una riserva (v. sopra: contributi della sicurezza sociale e imposte di altra natura [sulle successioni e sulle donazioni, sulla proprietà immobiliare, sul valore aggiunto e sulle vendite, sui veicoli a motore ecc.]). Questa disposizione potestativa permette alla Svizzera di reagire agli sviluppi intervenuti a livello nazionale. Se il Consiglio federale dovesse prendere una decisione in tal senso, esso presenta una notifica conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività (cfr. art. 3 cpv. 3 AP-DF).
Cpv. 5
Il capoverso 5 autorizza il Consiglio federale a indicare gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a numero ii dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, concede di continuare per un determinato periodo transitorio a trasmettere alla Svizzera informazioni senza applicare o concludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica ampliate previste dalla presente modifica. Questa disposizione consente alla Svizzera di mantenere una certa flessibilità e di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali e quindi di poter trasmettere, per un determinato periodo transitorio, informazioni secondo la modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari anche agli Stati che non riescono ad attuare lo SCC nella versione aggiornata al 1° gennaio 2026. Questo aspetto è di fondamentale importanza per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione che possono così preparare e trasmettere le stesse informazioni per tutti gli Stati partner. In caso contrario, ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari i suddetti istituti finanziari interessati dovrebbero attuare parallelamente due procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale e preparare due record di dati: uno per gli Stati che attuano lo SCC nella versione aggiornata del 2023 per il 1° gennaio 2026 e un altro per quelli che si attengono ancora al vecchio ordinamento. L’onere amministrativo a carico degli istituti finanziari interessati sarebbe sproporzionato e andrebbe evitato in considerazione del fatto che solo pochi Stati potrebbero adempiere i requisiti, che il Forum globale deve ancora definire, per avvalersi del periodo transitorio (si pensi in particolare agli Stati in via di sviluppo). Inoltre, la breve reciprocità parziale non comporta per la Svizzera svantaggi significativi: infatti, le informazioni supplementari scambiate in virtù dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari servono unicamente alla contestualizzazione dei dati ricevuti dall’autorità fiscale ricevente. Ora, per esempio, non viene menzionata solo la persona oggetto di comunicazione, ma viene indicato, laddove necessario, il ruolo in base al quale tale persona è considerata titolare di una quota nel capitale di rischio. Le informazioni ricevute continuano a rimanere utilizzabili e utili per le autorità fiscali svizzere anche senza l’indicazione del ruolo. I costi per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione sono superiori all’utilità delle informazioni ricevute, ragione per cui appare opportuno rinunciare a tali informazioni supplementari relative a Stati selezionati per un periodo transitorio limitato. Nei casi in cui il Consiglio federale non ritiene opportuna o giustificata la concessione di un periodo transitorio in relazione a un determinato Stato partner, ha la flessibilità per 69/91