Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine
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Art. 20 Esami finali
L’articolo 20 (ex art. 21) disciplina gli esami finali. I capoversi 1 e 2, che rimangono invariati, stabiliscono in quali materie devono essere svolti gli esami e sanciscono la possibilità per i Cantoni di avvalersi di esperti per la valutazione degli esami finali.
A differenza della norma in vigore, viene sancito esplicitamente che gli esami finali scritti di ogni indirizzo devono essere preparati e validati a livello cantonale. È anche ipotizzabile una collaborazione intercantonale. Nei Cantoni bilingui gli esami finali possono essere preparati in base alla regione linguistica. La validazione rimane di competenza cantonale (cpv. 3). All’interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami finali di un dato indirizzo devono essere identici. In casi particolari sono possibili delle deroghe (cpv. 4).
Sono considerati casi particolari:
- diversi periodi di svolgimento degli esami per la MP 1 e la MP 2 nel Cantone;
- esami finali anticipati;
- conclusione delle lezioni della MP in un periodo (p. es. alla fine del semestre invernale) che non coincide con le sessioni d’esame ordinarie organizzate dal Cantone.
Anche in questi casi particolari i Cantoni sono tenuti a garantire l’uniformità degli esami in ambito scolastico, ad esempio gli esami finali anticipati di una determinata materia svolti in diverse scuole devono essere identici.
Gli esami finali plurilingue, ovvero che si svolgono interamente o parzialmente in lingua straniera, sono delle traduzioni degli esami finali in una sola lingua.
Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano a tutti i cicli di formazione di tutti gli operatori, compresi i cicli di formazione MP paralleli alla formazione di base a impostazione scolastica (FOS), le scuole private e gli operatori attivi in diversi Cantoni.
Per questi operatori intercantonali, nelle sessioni estive ordinarie ogni Cantone stabilisce quali esami svolgere: o i propri esami finali cantonali oppure l’esame cantonale di un solo Cantone in tutte sedi. Anche in caso di sessioni invernali gli esami devono essere preparati e validati a livello cantonale.
Art. 21 Periodo di svolgimento degli esami finali
L’articolo 21 (ex art. 22) stabilisce che gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione MP (cpv. 1) e che l’esame può essere anticipato al massimo in tre materie (cpv. 2). I capoversi 1 e 2 rimangono perciò invariati.
Ai sensi di questo articolo e dell’intera ordinanza, con «ciclo di formazione» ci si riferisce esclusivamente all’insegnamento della MP (ciclo di formazione MP). Nella MP 1 il ciclo di formazione MP si svolge contemporaneamente alla formazione di base a impostazione scolastica o aziendale. Normalmente, il suo inizio e la sua fine coincidono con quelli della formazione professionale di base (art. 13 cpv. 3). Tuttavia, all’articolo 13 capoverso 3 lettere a-c sono previste alcune opzioni flessibili in tal senso, tant’è vero che l’insegnamento della MP può concludersi al più presto un anno prima della fine della formazione professionale di base oppure entro l’anno successivo all’ottenimento dell’AFC.
Gli esami delle materie scienze naturali e scienze sociali sono considerati anticipati se tutte le sottomaterie20 sono esaminate entro la fine del ciclo di formazione (nuovo cpv. 3). Inoltre, il capoverso 3 contempla la possibilità di sostenere gli esami delle sottomaterie in momenti diversi, conformemente al parametro 6 del progetto «Rafforzamento della maturità professionale», approvato nel 2018 dalla SEFRI e dalla CDPE e già messo in pratica.
Secondo il vecchio capoverso 3 per le formazioni di base a impostazione scolastica che prevedono un periodo di pratica al termine della formazione gli esami finali potevano tenersi prima dell’inizio della pratica (alla fine delle lezioni della MP o del ciclo di formazione MP), mentre il lavoro di progetto interdisciplinare (LPI) doveva essere elaborato verso la fine del periodo di pratica. Rispetto alla norma attuale rimane invariato il momento in cui si svolgono gli esami finali, mentre per quanto riguarda il LPI si è deciso di non stabilire un momento preciso in modo da alleggerire il carico di lavoro dei candidati che frequentano una formazione di base a impostazione scolastica.
Dato che la norma che disciplina il periodo di svolgimento degli esami finali e quella sul LPI sono già deducibili rispettivamente dal capoverso 1 e dall’articolo 11 capoverso 5, il vecchio capoverso 3 è stato
20 Sottomaterie di scienze naturali: chimica, fisica, biologia; sottomaterie di scienze sociali: psicologia, sociologia, filosofia. 139/2012/00059 \ COO.2101.113.5.50031 14/22