Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine

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eliminato. Di conseguenza, non è più consentito applicare la vecchia prassi secondo la quale il LPI doveva essere redatto o realizzato verso la fine del periodo di pratica.

In compenso, l’attestato di maturità professionale deve continuare ad essere rilasciato dopo il periodo di pratica e il superamento della procedura di qualificazione perché, secondo l’articolo 2 della presente ordinanza, una formazione professionale di base certificata da un AFC rappresenta un presupposto indispensabile per conseguire la maturità professionale.

Art. 22 Diplomi di lingua straniera

Il contenuto dell’articolo 22 (ex art. 23) è stato parzialmente rielaborato.

In base al capoverso 1, le scuole possono continuare a preparare i candidati che intendono sostenere un esame per l’ottenimento di un diploma di lingua straniera (esame di diploma) in sostituzione dell’esame finale nella materia corrispondente. Ne consegue che l’esame di diploma sostituisce l’esame finale soltanto se il candidato segue la preparazione presso una scuola. Inoltre, non è rilevante se questa preparazione si svolge durante le lezioni della MP o all’interno di altri corsi di lingue organizzati dalla scuola. Il candidato deve decidere in tempo utile se seguire la preparazione scolastica e sostenere l’esame di diploma oppure sostenere l’esame finale ordinario. È esclusa la possibilità di sostenere entrambi per far convalidare il risultato migliore. D’altro canto, sostenere l’esame di diploma non è obbligatorio.

Il capoverso 2 introduce una novità ovvero la facoltà per i Cantoni di decidere quali esami di diploma possono sostituire l’esame finale. In questo modo la SEFRI cancella la norma che le attribuiva il compito di riconoscere i diplomi di lingua straniera, evitando così di intervenire pesantemente nelle competenze dei Cantoni. Infatti, poiché sono responsabili dell’organizzazione e dell’elaborazione degli esami finali, è logico che spetti a questi ultimi decidere quali esami di diploma possono essere equiparati all’esame finale. In proposito, si raccomanda ai Cantoni di mettere a punto una prassi comune.

Il contenuto del capoverso 3 (ex cpv. 4) rimane invariato: il risultato dell’esame di lingua straniera viene convertito in una nota d’esame. La conversione viene effettuata dalle scuole, che devono attenersi alle prescrizioni cantonali. Per la conversione le scuole possono avvalersi già oggi della raccomandazione

n. 11 della CSFP. Se la preparazione all’esame di lingua straniera si è svolta a scuola e l’esame sostituisce l’esame finale, il risultato viene convertito in una nota, indipendentemente dal rilascio del diploma di lingua straniera.

In base al capoverso 4, se è stato sostenuto prima dell’insegnamento della MP, l’esame di diploma sostituisce l’esame finale soltanto se il diploma di lingua straniera è stato effettivamente conseguito, ovvero se l’esame è stato superato. Pertanto, gli esami di livello superiore non superati (p. es. C1) non possono essere equiparati a esami di livello inferiore superati (B1 o B2) ed è necessario fornire un diploma ufficiale per essere dispensati dall’esame finale e ottenere la conversione del risultato in una nota d’esame. Spetta ai Cantoni decidere se introdurre un termine per la validità dei diplomi di lingua straniera, stabilendo ad esempio che al momento dell’iscrizione il diploma non deve essere stato conseguito da più di tre anni.

Infine, secondo il capoverso 5, i candidati che hanno conseguito un diploma di lingua straniera ai sensi del capoverso 2 prima di iniziare l’insegnamento della MP, possono essere dispensati in tutto o in parte dalle lezioni della materia corrispondente ma non dalla nota scolastica. Quest’ultima infatti deve essere generata in quanto contribuisce a formare la nota determinante. Di conseguenza, i candidati sono tenuti a sostenere almeno le verifiche delle prestazioni. A seconda dei risultati conseguiti nelle verifiche delle prestazioni, le scuole possono revocare eventuali dispensazioni dall’insegnamento già concesse in precedenza.

Se la preparazione all’esame di lingua straniera avviene durante l’insegnamento della MP, i candidati non possono essere dispensati né dalle lezioni né dalla nota scolastica.

Art. 23 Calcolo delle note

L’articolo 23 (ex art. 24) disciplina il calcolo delle note. Per migliorare la valenza degli attestati e delle pagelle semestrali, le modalità di calcolo sono state riviste in funzione delle regole di arrotondamento applicabili, come illustrato nella tabella sottostante.

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