Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine
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La nuova lettera c getta le basi per la futura gestione strategica della maturità professionale. Dato che la Confederazione esercita l’alta vigilanza sulla maturità professionale, la SEFRI organizza regolarmente degli incontri per discutere dell’ulteriore sviluppo della MP insieme a rappresentanti di swissuniversities e dei partner della formazione professionale, che fungono da esperti.
Art. 38 Cantoni
L’articolo 38 (ex art. 34) descrive i compiti dei Cantoni ed è stato modificato inserendo altri compiti già di competenza cantonale. Oltre che dell’esecuzione dell’OMPr (cpv. 1), i Cantoni sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità dei cicli di formazione presso le loro scuole e spetta a loro verificare la disponibilità di strumenti adeguati (cpv. 2). Questo compito viene adempiuto già prima che inizi la procedura di riconoscimento. Infine, i Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione riconosciuti e garantiscono il rispetto dei requisiti necessari per il riconoscimento negli anni a venire.
3.10 Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 39 Abrogazione del diritto previgente
L’articolo 39 (ex art. 35) sancisce l’abrogazione dell’ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale.
Art. 40 Disposizioni transitorie
Il capoverso 1 disciplina il diritto applicabile ai candidati che hanno iniziato la formazione prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza e che quindi la portano a termine in base al diritto previgente. Per i candidati in possesso di un diploma di lingua straniera, ai fini del riconoscimento del diploma e della conversione in nota del risultato, si applica l’elenco della SEFRI valido al momento in cui inizia la formazione MP.
Gli ultimi cicli di formazione (classi) basati sul diritto previgente inizieranno nel 2025; pertanto i maturandi che iniziano la formazione nel 2025 e che ripetono un anno (art. 16 cpv. 6 e 7) non potranno più essere inseriti in una classe che ha iniziato le lezioni in base a questo diritto e dovranno unirsi alle classi che frequentano le lezioni secondo le disposizioni della nuova ordinanza, portando così a termine l’iter formativo secondo il nuovo diritto.
Il capoverso 2 stabilisce quando si svolgeranno per l’ultima volta gli esami di maturità secondo il diritto previgente. Il termine è stato scelto per tenere conto della massima durata possibile della formazione (ciclo di 4 anni) e dei motivi più frequenti delle proroghe (servizio militare e civile, malattia, durata più lunga prevista dai cicli di formazione per sportivi di alto livello), oltre che per consentire ai candidati di ripetere un anno. Ovviamente nei cicli di formazione di durata più breve anche il termine sarà più breve.
I capoversi 3 e 4 definiscono le scadenze entro le quali le prescrizioni cantonali e i programmi d’insegnamento dovranno essere adeguati alla nuova ordinanza e al nuovo programma quadro d’insegnamento. Effettuare gli adeguamenti entro tali scadenze garantisce che i cicli di formazione possano essere attivati secondo il nuovo diritto. Per quanto riguarda le modifiche necessarie, si può fare riferimento alle informazioni contenute nel presente rapporto esplicativo o all’introduzione del programma quadro d’insegnamento. La durata stabilita nei capoversi dell’articolo 40 si basa sul fatto che di norma i cicli di formazione MP iniziano nel mese di agosto. Qualora inizino prima, gli adeguamenti devono essere effettuati con il dovuto anticipo.
Poiché nell’OMPr e nel PQ MP sono state inserite più che altro modifiche di tipo formale e i cambiamenti a livello di contenuto sono esigui, fatti salvi i cicli di formazione menzionati al capoverso 7, non è necessario svolgere una procedura di riconoscimento completa per i cicli riconosciuti secondo il diritto previgente. In compenso, le decisioni di riconoscimento già rilasciate devono essere rinnovate inviando entro il 1° marzo 2027 i documenti di cui al capoverso 5 lettere a-c. Nella domanda di rinnovo del riconoscimento occorre designare con precisione il ciclo di formazione e indicare il numero di riferimento delle decisioni rilasciate fino a quel momento. La conferma di cui si parla alla lettera b è una dichiarazione del Cantone che attesta l’adeguamento del ciclo di formazione alle disposizioni della nuova OMPr e del nuovo programma quadro. Inoltre, per permettere di appurare se in vista del rinnovo del riconoscimento sono stati apportati gli adeguamenti necessari, i Cantoni devono allegare i documenti di cui ai capoversi 3 e 4 (lett. c). La SEFRI fornirà informazioni più dettagliate in tempo utile.
Il capoverso 7 stabilisce che per i cicli di formazione con apprendimento misto (blended learning) e per quelli plurilingui (con esami finali in più lingue) già riconosciuti deve essere presentata una nuova domanda di riconoscimento e avviata una nuova procedura.
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