Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine

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Il capoverso 7 stabilisce gli elementi di cui tenere conto per la valutazione del LPI: il processo di elaborazione, il prodotto e la presentazione con discussione approfondita del LPI. Rispetto alla norma previgente (art. 24 cpv. 6), la presentazione viene integrata con una discussione approfondita. Ciò permette ai docenti di capire se i candidati hanno acquisito conoscenze solide sul tema oggetto d’esame e di mettere alla prova la loro capacità di analizzare in maniera critica contenuti, procedure, metodi e risultati. Si tratta di aspetti importanti per chi vuole intraprendere gli studi presso una SUP.

Art. 24 Superamento dell’esame

L’articolo 24 (ex art. 25) rimane invariato: elenca le note prese in considerazione per il superamento dell’esame di maturità professionale (cpv. 1) e stabilisce l’applicazione per analogia delle stesse condizioni valide per la promozione (cpv. 2).

Art. 25 Ripetizione

I capoversi 3 e 4 dell’articolo 25 (ex art. 26) sono stati riformulati dal punto di vista linguistico per non dare più adito a fraintendimenti.

Il capoverso 1 rimane invariato. All’interno di un ciclo di formazione MP 1 o MP 2 l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una sola volta. La ripetizione dell’esame all’interno di un ciclo di formazione MP 2 è possibile anche per i candidati che non hanno portato a termine la MP 1 o non hanno superato il relativo esame (cfr. art. 13 cpv. 2).

Il capoverso 2 rimane invariato. Vengono ripetute soltanto le materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.

Il capoverso 3 disciplina il caso in cui si frequentino per due semestri le lezioni della MP in preparazione alla ripetizione dell’esame e stabilisce che per il calcolo delle note vengono prese in considerazione le nuove note scolastiche oppure, nelle materie che prevedono un esame finale, le nuove note scolastiche e la nota ottenuta con l’esame di ripetizione. La stessa regola si applica anche nei casi in cui, per motivi organizzativi, è possibile frequentare le lezioni della MP in preparazione alla ripetizione dell’esame solo per un semestre (p. es. matematica come materia dell’ambito fondamentale o dell’ambito specifico nell’indirizzo TALS).

Il capoverso 4 disciplina il calcolo delle note per i candidati che sostengono l’esame di ripetizione nelle materie non superate senza però rifrequentare le lezioni della MP. In questo caso le note scolastiche non vengono più prese in considerazione, nelle materie con esame finale viene considerata soltanto la nota dell’esame di ripetizione (lett. a), mentre nelle materie dell’ambito complementare, in cui l’unica nota determinante è quella scolastica, deve essere organizzato un esame di ripetizione orale o scritto e prendere in considerazione la nota di tale esame (lett. b). La forma dell’esame di ripetizione (orale o scritta) viene stabilita dal Cantone, mentre la durata è definita nel capitolo 10.3 del programma quadro d’insegnamento.

Il capoverso 5 disciplina la ripetizione dell’esame per coloro che hanno ottenuto una nota insufficiente nell’approccio interdisciplinare, indipendentemente dal fatto che vengano frequentate o meno le lezioni della MP in preparazione al secondo tentativo d’esame.

Il lavoro di progetto interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato (lett. a). Se la nota scolastica è insufficiente, il candidato deve tenere una presentazione su una prestazione AIM che ha elaborato, accompagnata da una discussione approfondita (lett. b). La durata dell’esame di ripetizione è stabilita nel capitolo 10.3 del programma quadro d’insegnamento. Se la nota scolastica dell’AIM è sufficiente quest’ultima viene comunque presa in considerazione (lett. c).

Art. 26 Conseguenze del mancato superamento dell’esame

Come finora, l’articolo 26 (ex art. 27) stabilisce che chi non ha superato l’esame di maturità professionale (MP 1) può conseguire l’attestato federale di capacità purché siano soddisfatte le condizioni della procedura di qualificazione AFC. Il capoverso 2 dell’attuale articolo 27 viene eliminato perché il disciplinamento degli esami sostitutivi non è una conseguenza del mancato superamento dell’esame. La norma menzionata nel capoverso 2 è disciplinata implicitamente nell’articolo 19.

Art. 27 Certificato delle note e attestato federale di maturità professionale

Il titolo dell’articolo 27 (ex art. 28) è stato lievemente modificato per essere più coerente con il contenuto della disposizione, che rimane sostanzialmente invariata. Mentre i capoversi 1 e 2 definiscono il contenuto del certificato delle note che accompagna l’attestato di maturità professionale, il capoverso 3

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