Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine

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per la MP 1 (lett. a) e un AFC o un titolo equivalente per la MP 2 (lett. b). Per quanto riguarda l’ammissione alla MP 2 con titoli o certificati conseguiti all’estero, «equivalente» significa che questi titoli o certificati devono essere riconosciuti dalla SEFRI (art. 69a e 69b cpv. 2 OFPr19). Ai sensi del presente articolo, un’attestazione del livello (art. 69b cpv. 1 OFPr) non è considerata equivalente. Ciò garantisce la parità di trattamento sul piano giuridico per quanto riguarda i titoli necessari ai fini dell’ammissione.

Secondo il capoverso 2 le ulteriori condizioni e la procedura di ammissione all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono stabilite dai Cantoni. Al riguardo, questi ultimi si basano sulle condizioni e sulle procedure che disciplinano l’accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II. Così facendo si evita che vengano definite condizioni più restrittive per la maturità professionale rispetto ad altre formazioni e si garantiscono l’uniformità delle condizioni e delle procedure di ammissione e la parità di trattamento all’interno dei singoli Cantoni. In compenso, non vi è uniformità a livello nazionale e, in base all’attuale ripartizione delle competenze, solo i Cantoni possono decidere di introdurre condizioni omogenee. Da parte federale si auspica e si raccomanda ai Cantoni di accordarsi, ad esempio sotto l’egida della CDPE (in particolare della CSFP e della CEFSG), per giungere a una prassi di ammissione condivisa nell’ambito del livello secondario II.

Il capoverso 3 rimane invariato.

Art. 15 Dispensazione in seguito alla convalida delle conoscenze già acquisite

Il titolo dell’articolo 15 viene modificato per far capire che la convalida delle conoscenze già acquisite consente di ottenere una dispensazione. L’articolo rimane sostanzialmente invariato. Le persone che dispongono delle conoscenze e delle capacità richieste in una determinata materia possono essere dispensate dalla frequenza delle lezioni (scuola, cpv. 1) o dal sostenimento dell’esame finale (Cantone, cpv. 2). Ciò non implica la ripresa di eventuali note già conseguite. Ai fini della dispensazione sono prese in considerazione soltanto le prestazioni fornite al di fuori dell’insegnamento della MP. Ciò significa che eventuali prestazioni sufficienti ottenute nel quadro di una MP 1 non conclusa o di un esame di MP1 non superato non vengono convalidate in una MP 2 frequentata successivamente (cfr. art. 13 cpv. 2). La maturità professionale, infatti, non può essere conseguita «a rate».

Il capoverso 2 viene modificato per tenere conto del fatto che, in caso di dispensazione dall’esame finale, la dicitura «acquisito» non è riportata nell’attestato di maturità professionale, bensì nel certificato delle note. La dicitura «acquisito» nel certificato delle note presuppone che nella materia in questione la scuola abbia dispensato il candidato anche dall’insegnamento, in caso contrario viene riportata la nota scolastica.

3.4 Sezione 4: Promozione

L’articolo 16 «Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note» è stato eliminato. In compenso, le precisazioni necessarie sono state inserite nell’articolo 23 «Calcolo delle note» (ex art. 24). L’ex articolo 18 (ora art. 17) viene spostato in una nuova sezione a sé stante.

Art. 16 Promozione

Il capoverso 1 (ex cpv. 2) stabilisce che alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella.

Conformemente al capoverso 2, la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle materie e nell’AIM. Queste note sono arrotondate al punto o al mezzo punto. Per quanto riguarda l’AIM, per generare la nota scolastica secondo l’articolo 11 sono necessarie soltanto due note semestrali (in tutti i cicli tranne quelli a tempo pieno della durata di due semestri) oppure tre prestazioni (cicli a tempo pieno della durata di due semestri). Pertanto, la nota dell’AIM non deve comparire in tutte le pagelle semestrali e non è determinante per la promozione in un determinato semestre (cpv. 3). Il capoverso 4, che rimane invariato, elenca le condizioni necessarie per la promozione alla fine del semestre (cfr. cpv. 3). Il nuovo capoverso 5 stabilisce che la nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note prese in considerazione. Si tratta di una modifica necessaria in seguito all’eliminazione dell’articolo 16 «Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note», nel quale era contenuta questa informazione.

Il capoverso 6 (ex cpv. 5) è stato modificato: la promozione in via provvisoria si applica anche ai cicli di formazione MP 2, compresi quelli a tempo pieno della durata di due semestri. Così facendo i candidati che frequentano questi cicli non saranno più esclusi dall’insegnamento della MP qualora non adempiano

19 RS 412.101

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