Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine
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dovranno essere adempiute condizioni particolari, motivo per cui è stato necessario introdurre una nuova sezione intitolata «Progetti pilota». Le condizioni principali sono le seguenti:
- nei progetti pilota si può derogare alle disposizioni dell’OMPr soltanto se ciò è espressamente
previsto dalla stessa OMPr;
- l’OMPr deve definire il quadro all’interno del quale può essere prevista una normativa sperimentale,
ovvero stabilire in maniera sufficientemente precisa lo scopo delle normative sperimentali in un progetto pilota;
- le disposizioni dell’OMPr alle quali è possibile derogare devono essere indicate in maniera dettagliata
nella stessa OMPr;
- la normativa sperimentale deve essere prevista da un’apposita ordinanza della SEFRI;
- le normative sperimentali devono essere limitate nel tempo e nello spazio;
- l’applicazione di una normativa sperimentale o lo svolgimento del rispettivo progetto pilota in un
Cantone può avvenire soltanto dopo aver ottenuto una decisione di autorizzazione dalla SEFRI;
- la partecipazione ai progetti pilota avviene su base volontaria.
Solitamente i progetti pilota, che durano diversi anni, vengono organizzati quando una realizzazione alternativa del ciclo di formazione riveste interesse ai fini dello sviluppo della maturità professionale e di un’eventuale modifica dell’OMPr (rispettivamente del PQ MP). Se la modalità proposta si rivela valida, nella successiva revisione possono essere apportate le modifiche corrispondenti.
La nuova norma contenuta nella sezione 8 («Progetti pilota») crea le basi legali necessarie per permettere di portare avanti la realizzazione di progetti pilota nell’ambito dell’OMPr. La sezione è suddivisa in 6 articoli: Autorizzazione (31), Domanda (32), Ordinanze della SEFRI sui progetti pilota (33), Partecipazione (34), Rapporti di valutazione (35) e Costi (36).
In generale si afferma che i progetti pilota della maturità professionale sono subordinati all’autorizzazione della SEFRI (art. 31). Quindi, per poter svolgere un progetto di questo tipo un Cantone deve ottenere dalla SEFRI un’apposita decisione di autorizzazione. Nell’ordinanza relativa al progetto pilota la SEFRI disciplina innanzitutto i contenuti definiti nell’articolo 33, previa consultazione con i partner della formazione professionale. L’emanazione dell’ordinanza da parte della SEFRI è subordinata alla presentazione di una domanda in cui si chiede l’autorizzazione allo svolgimento del progetto pilota. I requisiti della domanda sono elencati nell’articolo 32. La partecipazione ai cicli di formazione che prevedono progetti pilota avviene su base volontaria e necessita del consenso esplicito e revocabile delle persone in formazione, opportunamente comunicato al Cantone (art. 34). Il Cantone deve fornire alle persone in formazione tutte le informazioni necessarie, in particolare anche quelle relative alle conseguenze in caso di revoca del consenso. Durante l’attuazione, il Cantone competente deve valutare i progetti pilota e riferire regolarmente alla SEFRI tramite appositi rapporti. Nell’ambito della valutazione finale, la SEFRI verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti e se le nuove regolamentazioni devono essere integrate nell’OMPr (art. 35). Infine, il nuovo disciplinamento dei progetti pilota nell’OMPr prevede una disposizione relativa ai costi (art. 36).
Art. 31 Autorizzazione
Il capoverso 1 rappresenta la base legale che permette alla SEFRI di autorizzare progetti pilota nel quadro del riconoscimento dei cicli di formazione. La SEFRI autorizza questi progetti per favorire lo sviluppo della maturità professionale e raccogliere esperienze in vista di un’eventuale modifica dell’OMPr.
Il capoverso 2 definisce in maniera esaustiva a quali disposizioni dell’OMPr è possibile derogare, ovvero all’articolo 13 (Frequenza dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale e organizzazione dei cicli di formazione) e all’articolo 16 (Promozione) dell’AP-OMPr.
I capoversi 3 e 4 stabiliscono che i progetti pilota devono avere una scadenza e che la decisione di autorizzazione della SEFRI può essere revocata se prima della conclusione del progetto emerge che è impossibile ottenere gli effetti auspicati. Casi come questi sono ipotizzabili qualora le valutazioni periodiche e i rapporti indirizzati alla SEFRI contengano indicazioni in tal senso. Il capoverso 5 precisa che la SEFRI può dare seguito alle domande soltanto se queste ultime consentono di generare nuove conoscenze in relazione allo sviluppo della maturità professionale e alla raccolta di nuove esperienze in vista di un’eventuale modifica dell’OMPr.
Art. 32 Domanda
La domanda per l’autorizzazione di un progetto pilota indirizzata alla SEFRI deve essere presentata da almeno due Cantoni, ognuno dei quali sarebbe disponibile a svolgere il progetto pilota in almeno una
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