Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine
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le condizioni di promozione al termine del primo semestre e potranno presentarsi agli esami finali. In caso di promozione provvisoria dopo il primo semestre, si consiglia alle scuole di informare i candidati sul rischio di non superare gli esami finali e sulle alternative disponibili. Le condizioni di promozione non si applicano ai ripetenti (cpv. 6 ultimo periodo).
Dopo l’esclusione dall’insegnamento della MP, le persone che frequentano la MP 1 (a impostazione aziendale e scolastica) proseguono la formazione professionale di base e vengono inserite nell’insegnamento della cultura generale. Se una scuola offre soltanto formazioni professionali di base con maturità professionale, la formazione di base a impostazione scolastica dovrebbe essere proseguita presso un’altra scuola. Lo stesso sarebbe necessario per coloro che hanno scelto di passare a una formazione di base a impostazione aziendale. Ciò comporterebbe la modifica del rapporto di formazione.
Il capoverso 7 (ex cpv. 6) sancisce la possibilità di ripetere al massimo un solo anno d’insegnamento una sola volta. Si tratta di un’opzione prevista per gestire alcune situazioni particolari e che non dà automaticamente diritto alla ripetizione. Quest’ultima infatti presuppone la fattibilità sul piano organizzativo, il consenso delle parti che hanno sottoscritto il contratto di tirocinio o di formazione e l’approvazione del Cantone. Il compito di mettere a punto una prassi per l’attuazione del capoverso 7 spetta ai Cantoni, i quali possono decidere, ad esempio, di limitare la ripetizione al primo anno d’insegnamento (come già avviene in alcuni Cantoni).
Inoltre, i Cantoni possono prendere in considerazione la ripetizione di un anno anche nella MP 2 (cicli di formazione di tre e quattro semestri).
In caso di ripetizione l’anno deve essere ripetuto interamente, a prescindere dalle note conseguite, in modo tale da ottenere nuove note scolastiche. In compenso, se in precedenza il candidato ha sostenuto esami anticipati, questi ultimi non devono essere ripetuti. È possibile ripeterli soltanto se al termine del ciclo di formazione l’intero esame di maturità professionale non è stato superato. Qualora durante l’anno di ripetizione o in seguito non soddisfi per la terza volta le condizioni di promozione, il candidato verrà escluso dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale.
La ripetizione può riferirsi a un anno scolastico oppure agli ultimi due semestri prima della seconda mancata promozione.
3.5 Sezione 5: Insegnamento plurilingue per l’ottenimento della maturità professionale e maturità professionale plurilingue
Per motivi tematici l’insegnamento plurilingue per l’ottenimento della maturità professionale e la maturità professionale plurilingue vengono disciplinati in una sezione a sé stante (sezione 5).
Art. 17
Il nuovo articolo 17 (ex art. 18) precisa che la maturità professionale e il relativo insegnamento possono svolgersi anche in diverse lingue e fissa le condizioni minime (cpv. 2-4). La maturità professionale plurilingue presuppone un maggior numero di lezioni in lingua straniera (cpv. 4) nonché lo svolgimento degli esami finali in una lingua straniera (cpv. 3). Le persone che hanno concluso l’insegnamento della MP plurilingue ricevono una dicitura speciale nella pagella semestrale, mentre per chi ha superato l’esame di MP plurilingue la dicitura sarà riportata nel certificato delle note. Norme più dettagliate sull’insegnamento plurilingue della MP e sulla maturità professionale plurilingue sono reperibili nel PQ MP (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. f AP-OMPr).
3.6 Sezione 6: Esame di maturità professionale
Art. 18 Definizione
Dal punto di vista del contenuto l’articolo 18 (ex art. 19) rimane invariato: «l’esame di maturità professionale» verifica la totalità della formazione generale approfondita.
Art. 19 Disciplinamento, preparazione e svolgimento
Il capoverso 1 dell’ex articolo 20 viene suddiviso in due capoversi. Il primo definisce la competenza in materia di disciplinamento, preparazione e svolgimento dell’esame di maturità professionale, che spetta ai Cantoni. Nel secondo si stabilisce il compito per questi ultimi di garantire che sul loro territorio vengano applicate le stesse disposizioni. Il capoverso 2 dell’ex articolo 20 è stato eliminato in quanto il suo contenuto (compito dei docenti che hanno impartito l’insegnamento) è già compreso negli ambiti di competenza dei Cantoni menzionati al capoverso 1.
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