Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine
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inglese. La modifica dell’articolo punta dunque a garantire che tutti i maturandi acquisiscano le competenze necessarie. La prima e la seconda lingua nazionale sono stabilite dai Cantoni (cpv. 2). Nei Cantoni bilingui a seconda della regione linguistica la prima e la seconda lingua nazionale possono essere invertite.
Art. 9 Ambito specifico
Nonostante alcune lievi modifiche linguistiche, il contenuto dell’articolo 9 rimane invariato. Viene mantenuto il principio che nell’ambito specifico devono essere acquisite conoscenze approfondite in due materie affini alla professione appresa e al settore di studio corrispondente delle SUP.
Art. 10 Ambito complementare
Nonostante alcune lievi modifiche linguistiche, il contenuto dell’articolo 10 rimane invariato. Le due materie complementari integrano in maniera ideale la maturità professionale.
Art. 11 Approccio interdisciplinare
L’articolo 11 è stato rielaborato e formulato in maniera più precisa.
Il capoverso 1 stabilisce la finalità dell’approccio interdisciplinare, ovvero lo sviluppo di competenze metodologiche di riflessione interdisciplinare e di risoluzione di problemi. Viene tuttavia eliminata la regola piuttosto rigida in base alla quale il 10 % dell’insegnamento della MP deve essere dedicato all’approccio interdisciplinare. Rimane invece invariato il numero di lezioni (40) a disposizione in tutti gli indirizzi per l’elaborazione del lavoro di progetto interdisciplinare (LPI). All’interno dei loro programmi sull’approccio interdisciplinare, le scuole stabiliscono quante lezioni di quali materie devono essere dedicate alla realizzazione dell’approccio interdisciplinare nelle materie d’insegnamento (AIM). Alle scuole spetta anche la responsabilità di elaborare le prestazioni AIM necessarie per generare la nota scolastica secondo l’articolo 11 capoverso 4 AP-OMPr e per acquisire le competenze trasversali di cui al capitolo 9.1.3 del PQ MP nonché di stabilire un numero sufficiente di lezioni. L’obiettivo di questa regolamentazione flessibile è quello di realizzare l’approccio interdisciplinare in maniera mirata ed efficiente. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il capitolo 9.1 del PQ MP.
Il capoverso 2 definisce gli elementi che compongono l’approccio interdisciplinare, vale a dire l’approccio interdisciplinare nelle materie d’insegnamento (AIM; lett. a) e il lavoro di progetto interdisciplinare (LPI; lett. b).
Conformemente al capoverso 3 (ex cpv. 2), l’AIM si estende a tutti gli ambiti dell’insegnamento e viene esercitato soprattutto nell’ambito di piccoli progetti che promuovono competenze specifiche, ad esempio in materia di comunicazione e gestione di progetti. L’AIM prepara al LPI.
Il capoverso 4 stabilisce le prestazioni da fornire nell’AIM e sancisce che ogni prestazione deve comprendere un tema tratto da almeno due materie dell’insegnamento della MP ed essere in relazione con il mondo del lavoro. Dalle prestazioni viene generata la nota scolastica. Continua a esserci una differenza tra i cicli di formazione della durata di due semestri e tutti gli altri. Mentre in quelli di due semestri devono essere fornite complessivamente tre prestazioni, nelle altre offerte sono necessarie due note semestrali e composte da almeno due prestazioni a semestre valutate separatamente. Finora queste norme erano desumibili soltanto dal capitolo 9.1 del PQ MP.
Il capoverso 5 (ex cpv. 4) specifica quando deve essere elaborato e realizzato il LPI («negli ultimi due semestri dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale» anziché «verso la fine del ciclo di formazione»).
Il capoverso 6 stabilisce che la realizzazione del lavoro di progetto interdisciplinare è guidata e assistita dai docenti.
Il capoverso 7 (ex cpv. 4) stabilisce che quest’ultimo è parte integrante dell’esame di maturità professionale e fa riferimento ad almeno due materie dell’insegnamento della MP e al mondo del lavoro.
3.3 Sezione 3: Requisiti dei cicli di formazione
Art. 12 Programma quadro d’insegnamento
All’entrata in vigore dell’ordinanza sulla maturità professionale è disponibile, come lo è stato in precedenza, un programma quadro d’insegnamento della SEFRI (cpv. 1) nel quale vengono riportate le misure necessarie per attuare le prescrizioni dell’ordinanza e contribuire a mantenere alta in tutta la Svizzera la qualità della maturità professionale federale. Ai contenuti del programma quadro d’insegnamento riportati nel capoverso 2 vengono aggiunte le direttive concernenti il blended learning (cpv. 2 lett. g). Le direttive concernenti la maturità professionale plurilingue vengono invece rinominate
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