Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine
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attribuisce alla SEFRI il compito di garantire l’uniformità degli attestati rilasciati in tutta la Svizzera, mettendo a disposizione un apposito modello.
3.7 Sezione 7: Riconoscimento dei cicli di formazione
Questa sezione disciplina il riconoscimento dei cicli di formazione MP.
Art. 28 Riconoscimento dei cicli di formazione
Il titolo dell’articolo 28 (ex art. 29) è stato modificato linguisticamente per aderire al contenuto delle disposizioni. I Cantoni sono incaricati di presentare alla Confederazione la domanda per accedere alla procedura di riconoscimento (cpv. 1). Il capoverso 2 elenca i criteri principali: le lettere a e b rimangono invariate (conformità alle disposizioni dell’OMPr, concretizzate nel PQ MP ed emanazione di un programma d’insegnamento per il ciclo di formazione), mentre le lettere c (presenza di adeguate procedure di qualificazione) e d (disponibilità di strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità) vengono eliminate. La lettera c può essere sottointesa all’interno della lettera a. Il compito di accertare la disponibilità di strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità (lett. d) spetta invece ai Cantoni, che lo adempiono prima che inizi la procedura di riconoscimento (cfr. art. 32 cpv. 2). Pertanto, la verifica di questi strumenti non deve più essere svolta dalla Confederazione nel corso della procedura di riconoscimento. La nuova lettera c (ex lett. e) concernente le qualifiche dei docenti rimane invariata. I criteri di cui alle lettere a-c sono precisati dalla Confederazione, che mette a disposizione un apposito elenco. Conformemente al capoverso 3, la decisione in merito al riconoscimento compete alla SEFRI. Inoltre, questo capoverso contiene la base legale per il ricorso a esperti incaricati di coadiuvare le procedure di riconoscimento e per coinvolgere eventuali altri esperti che supportino quelli già presenti e valutino i rapporti di riconoscimento, svolgendo un ruolo analogo a quello della sottocommissione competente della CFMP, la quale sarà sciolta alla fine del 2024 conformemente alla decisione del Consiglio federale del 14 dicembre 2018.
Ultima novità: nel capoverso 4 viene menzionata in modo esplicito nell’ordinanza la possibilità, finora largamente applicata nella pratica, di concedere il riconoscimento vincolandolo ad alcune condizioni.
Art. 29 Qualifiche dei docenti
L’articolo 29 (ex art. 30) stabilisce che il capitolo 6 dell’ordinanza sulla formazione professionale21, intitolato «Responsabili della formazione professionale» contiene tuttora i principi fondamentali che disciplinano le qualifiche dei docenti. Per i docenti della maturità professionale sono rilevanti in particolare l’articolo 40 capoversi 2 e 3, l’articolo 43 e l’articolo 46 OFPr.
Art. 30 Revoca del riconoscimento
L’articolo 30 ha subìto una rielaborazione linguistica e contenutistica. Il riconoscimento di un ciclo di formazione è revocato se non soddisfa più le condizioni per il riconoscimento o se tali condizioni non vengono soddisfatte entro i termini stabiliti (cpv. 1). Prima di revocare definitivamente il riconoscimento, la SEFRI consulta l’autorità cantonale competente (cpv. 2).
3.8 Sezione 8: Progetti pilota
I progetti pilota possono rappresentare uno strumento utile per favorire lo sviluppo della maturità professionale e raccogliere esperienze in vista di un’eventuale modifica dell’OMPr. In passato sono già stati impiegati nel quadro del riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale. Tuttavia, a causa delle prescrizioni legislative e dell’inasprimento dei requisiti per le normative sperimentali la disposizione sui progetti pilota contenuta nel diritto vigente non può essere ripresa. Infatti, non è più consentito disciplinare i progetti che contengono deroghe alle disposizioni dell’OMPr unicamente in base a una decisione della SEFRI; pertanto l’ex lettera c dell’articolo 32 deve essere eliminata.
Affinché i progetti pilota che derogano alle disposizioni dell’OMPr possano continuare a svolgersi è necessario adeguare la norma attualmente in vigore. D’ora in poi le condizioni quadro applicabili saranno disciplinate nell’OMPr. Inoltre, per l’autorizzazione e lo svolgimento di un progetto pilota
21 RS 412.101
139/2012/00059 \ COO.2101.113.5.50031 18/22