Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 22 pagine
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scuola (cpv. 1 e 2). In questo modo si garantisce che, almeno nella fase iniziale, l’interesse per una tale iniziativa non venga da una parte sola. Inoltre, se il progetto pilota viene realizzato contemporaneamente in due scuole è possibile fare un confronto e trarre conclusioni più precise in vista di un’eventuale modifica dell’OMPr. Il capoverso 3 definisce il contenuto minimo della domanda.
In linea di massima un progetto pilota deve proporre un modello innovativo che contribuisce allo sviluppo della maturità professionale e questo aspetto deve emergere dalla domanda. La SEFRI specifica le condizioni quadro del progetto all’interno di un’ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU), garantendo così la certezza del diritto per tutte le parti interessate. La decisione che autorizza lo svolgimento viene emanata dalla SEFRI in base all’ordinanza relativa al progetto stesso.
Art. 33 Ordinanze della SEFRI sui progetti pilota
In base al capoverso 1 la SEFRI elabora ed emana un’ordinanza specifica per ogni progetto pilota. L’ordinanza viene pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU), garantendo così la certezza del diritto per tutti gli attori interessati, e ha una durata limitata (cpv. 2). Il capoverso 3 definisce i contenuti dell’ordinanza mentre il capoverso 4 stabilisce la durata massima del progetto pilota (6 anni). La durata massima è stata fissata tenendo conto di quella di un ciclo di formazione MP (ciclo MP1 di 4 anni più 3 procedure di qualificazione, sapendo che la prima procedura di qualificazione si svolge al termine del quarto anno di formazione). Qualora la SEFRI revochi la decisione di autorizzazione prima che scada il progetto, ad esempio in seguito a una valutazione negativa, l’ordinanza deve essere abrogata (cpv. 5). Sia in caso di emanazione che di abrogazione la SEFRI deve consultare i partner della formazione professionale (cpv. 6).
Art. 34 Partecipazione
L’articolo 34 disciplina la partecipazione ai progetti pilota, basata sulla volontà delle persone in formazione che hanno comunicato al Cantone il loro esplicito consenso (cpv. 1). Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (cpv. 2). Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o dei rappresentanti legali. Affinché siano garantiti la partecipazione volontaria, il consenso e la revoca, è necessario che i Cantoni informino le persone in formazione sulla particolare organizzazione del ciclo, sulle deroghe alle disposizioni dell’OMPr e sulle ripercussioni di un’eventuale revoca del consenso. Infatti, in quest’ultimo caso non è più possibile frequentare il ciclo in cui si svolge il progetto pilota e quindi non è più possibile ottenere il relativo attestato di maturità professionale. In alternativa, le persone in formazione che si sono ritirate dal progetto possono frequentare un altro ciclo di formazione riconosciuto oppure sostenere l’esame federale di maturità professionale. È anche possibile inserirsi in un ciclo di studio parallelo nello stesso semestre o in quello successivo presso la stessa scuola se è disponibile un’offerta analoga e se l’ingresso è compatibile con lo stato di avanzamento delle lezioni.
Art. 35 Rapporti di valutazione
Lo scopo di un progetto pilota è quello di verificare se un dato ciclo di formazione è adatto a favorire lo sviluppo della maturità professionale e, qualora necessario, a sancire questo aspetto nell’OMPr. Per arrivare a una conclusione simile i Cantoni che realizzano il progetto devono valutarlo durante la fase di attuazione e riferire regolarmente alla SEFRI mediante appositi rapporti. I rapporti presentati dai Cantoni contengono una valutazione dell’attuazione e si basano in particolare sugli elementi riportati nella decisione di autorizzazione della SEFRI. Il capoverso 1 disciplina la valutazione e la presentazione dei rapporti. Su questa base la SEFRI effettua una valutazione finale nella quale accerta se gli obiettivi sono stati raggiunti e se sono necessarie modifiche alle disposizioni dell’OMPr (cpv. 2).
Art. 36 Costi
L’articolo 36 addebita al titolare dell’autorizzazione relativa al progetto pilota i costi legati allo svolgimento del progetto, alla valutazione e al ripristino dello stato antecedente.
3.9 Sezione 9: Esecuzione
Art. 37 Confederazione
L’articolo 37 (ex art. 32) descrive i compiti e le attribuzioni della SEFRI per quanto riguarda l’esecuzione dell’ordinanza. Le lettere a e b (alta vigilanza sulla maturità professionale e coordinamento a livello svizzero) rimangono invariate. L’ex lettera c viene eliminata in quanto la prassi applicata finora (disciplinamento dei progetti pilota tramite decisioni della SEFRI) non è più consentita. I progetti pilota sono ora disciplinati nel dettaglio all’interno della sezione 8.
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