Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine

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L’AFC adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari secondo la LPD, segnatamente per la struttura e la gestione del sistema d’informazione, nonché le autorizzazioni di accesso e di trattamento (cpv. 4). L’AFC gestisce un sistema d’informazione per tutti i tipi d’imposta rientranti nel suo ambito di competenza (cfr.

p. es. art. 24 LSAI). L’espressione «sistema d’informazione» designa qualsiasi raccolta di dati personali in forma elettronica o in altro formato. L’utilizzo di un sistema d’informazione per lo scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali secondo l’articolo 15 è reso necessario in particolare dalle grandi quantità di dati trasmesse a tali fini.

Il capoverso 5 prevede che il sistema d’informazione dell’AFC per lo scambio automatico internazionale venga gestito sia come sistema d’informazione autonomo sia come rete di sistemi d’informazione. Ciò consente di mettere in rete più sistemi d’informazione di diverse unità organizzative dell’AFC, nella misura in cui ciò sia utile ai fini di un trattamento più efficace dei dati nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali.

Il periodo di conservazione di 20 anni previsto dall’articolo 15 capoverso 6 corrisponde, da un lato, a quello dell’articolo 35 dell’ordinanza del 23 novembre 201618 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali e, dall’altro, al periodo di conservazione previsto dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa. Tale coordinamento è indicato perché i dati trasmessi nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali possono essere trattati nel quadro delle domande di assistenza amministrativa. Si applica la legge del 26 giugno 199819 sull’archiviazione (LAr).

Il capoverso 7 garantisce all’AFC la possibilità di concedere l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati contenuti nel sistema d’informazione dell’AFC alle autorità fiscali cantonali che hanno bisogno di tali dati per adempiere i compiti previsti dalla legge (v. le spiegazioni relative all’art. 7 cpv. 1). L’accesso diretto è inteso a facilitare la collaborazione tra dette autorità e l’AFC. Per motivi di sicurezza, è previsto che i collaboratori delle autorità fiscali cantonali abbiano accesso alle informazioni soltanto se dispongono di un’autenticazione a due fattori (cfr. cpv. 8).

Art. 16 Obbligo di informazione

Come già menzionato al numero 1.2, secondo le disposizioni delle leggi fiscali applicabili spetta innanzitutto ai datori di lavoro comunicare alle autorità fiscali cantonali i dati salariali che devono essere trasmessi all’altro Stato partner. L’articolo 16 prevede inoltre che il datore di lavoro informi anche l’AFC, ma soltanto su richiesta di quest’ultima. Questa disposizione mira a ovviare a un’eventuale carenza di collaborazione tra un datore di lavoro e l’autorità fiscale cantonale, affinché la Svizzera possa rispettare gli impegni internazionali assunti nell’ambito dello scambio di informazioni relative ai dati salariali.

Art. 17 Obbligo del segreto

L’articolo 17 si basa sull’articolo 26 LSAI e, se del caso, sulla disposizione corrispondente del trattato applicabile. Qualsiasi persona incaricata dell’esecuzione del trattato applicabile e della LSADS è sottoposta all’obbligo del segreto. Questo obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire il trattato applicabile e la

18 RS 653.11

19 RS 152.1 15/19