Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine
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fiscali nella misura in cui il trattato applicabile lo prevede. Questa precisazione è importante, poiché l’AFC non è preposta ad assicurare la corretta applicazione dell’integralità delle convenzioni contro le doppie imposizioni, né quella di tutte le disposizioni legali contenute nella LSADS. In particolare, l’AFC non ha compiti di verifica per quanto concerne i datori di lavoro. Nell’ambito dell’attività di sorveglianza possono essere effettuati controlli presso le autorità fiscali cantonali. Se il trattato applicabile lo prevede, l’AFC è essenzialmente responsabile per la trasmissione di informazioni all’estero nei termini previsti e per la messa a disposizione delle autorità fiscali cantonali delle informazioni ricevute dall’estero.
L’AFC emana istruzioni e adotta decisioni. Le istruzioni sono elaborate secondo le disposizioni dei trattati ai fini di un’attuazione corrispondente da parte della Svizzera.
L’AFC può inoltre prescrivere l’utilizzazione di specifici moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica. Si tratta di una disposizione potestativa che tiene conto del fatto che lo scambio automatico internazionale è una procedura di massa che può essere effettuata soltanto per via elettronica. In tale contesto, l’AFC decide le modalità di esecuzione in collaborazione con i Cantoni (cfr. anche art. 18 dell’avamprogetto). La trasmissione di dati in formato cartaceo non è possibile nella pratica.
Art. 14 Trattamento dei dati
Il capoverso 1 autorizza l’AFC a trattare i dati personali necessari, inclusi i dati degni di particolare protezione, segnatamente quelli concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali in materia fiscale. Il termine «trattamento» designa qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati (art. 5 lett. d LPD). L’autorizzazione è applicabile sia per i dati ricevuti dalle autorità estere sia per i dati trasmessi a queste ultime dalle autorità svizzere. Per motivi di protezione dei dati, è necessario limitare la finalità all’adempimento dei compiti previsti dai trattati applicabili e dalla LSADS (art. 6 cpv. 3 LPD). I dati sottostanno al pertinente diritto cantonale se si trovano presso le autorità cantonali.
Il capoverso 2 autorizza l’AFC a utilizzare sistematicamente il numero AVS. Se previsto dal trattato applicabile, i numeri AVS saranno raccolti dai datori di lavoro negli Stati partner e trasmessi alla Svizzera nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali. L’AFC ha bisogno di tali numeri soprattutto per poter assegnare in maniera certa le informazioni ricevute dall’estero alle persone interessate imponibili illimitatamente in Svizzera e per trasmetterle all’autorità fiscale cantonale competente.
Art. 15 Sistema d’informazione
Per trattare le informazioni ricevute nel quadro dei trattati applicabili e della LSADS, l’AFC è autorizzata a gestire un sistema d’informazione che può contenere i dati di cui all’articolo 14. Possono avere accesso ai dati soltanto i collaboratori dell’AFC oppure, ad esempio nel caso di mandati speciali riferiti a progetti, gli specialisti controllati dall’AFC. Il capoverso 3 precisa gli scopi per cui il sistema d’informazione può essere impiegato. L’AFC è l’organo responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 5 lettera j LPD per tale sistema d’informazione.