Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine
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Stato di diritto. A tale riguardo è fatto riferimento alla giurisprudenza relativa all’articolo 26 paragrafo 3 lettera c del Modello di convenzione dell’OCSE15, secondo cui l’assenza di garanzie dello Stato di diritto deve essere intesa nel senso delle disposizioni del diritto nazionale di riserva dell’ordine pubblico. In tale contesto, il concetto deve essere interpretato in maniera restrittiva e secondo le regole della buona fede, al fine di evitare che uno Stato non renda più difficile la regolare applicazione del trattato. Secondo la giurisprudenza, vi è violazione dell’ordine pubblico se i principi fondamentali del diritto sono violati o se l’atto in questione è incompatibile con l’ordine giuridico e i valori svizzeri, se il risultato è in manifesta contraddizione con il senso e lo spirito del proprio ordine giuridico o contrastante in maniera inaccettabile con le concezioni giuridiche svizzere. In concreto, una deroga alle disposizioni imperative del diritto svizzero provocata da un atto estero non costituisce necessariamente una violazione dell’ordine pubblico. Secondo il Tribunale federale, questa interpretazione restrittiva è compatibile con l’articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l’articolo 13 (Diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione del 4 novembre 195016 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto altri mezzi garantiscono l’impossibilità di una diffusione dei dati al di fuori dell’ambito dello scambio automatico di informazioni. Di conseguenza, una persona oggetto di comunicazione dei dati nell’ambito della procedura di scambio automatico di informazioni può esigere dall’AFC una decisione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo LSAI in relazione all’articolo 25a PA soltanto se e nella misura in cui la presunta violazione dell’articolo 8 CEDU costituisce anche una violazione dell’ordine pubblico svizzero.
Nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali, ciò che è pertinente in concreto è la richiesta di omettere l’atto materiale, che mira a impedire la comunicazione dei dati. L’AFC statuisce al riguardo mediante decisione formale. Tale decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 44 segg. PA). Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 PA). La decisione del Tribunale amministrativo federale è impugnabile con ricorso dinanzi al Tribunale federale (art. 82 e 86 della legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale).
Art. 12 Procedura
Se in una decisione passata in giudicato viene constatato che informazioni già fornite all’autorità competente di uno Stato partner erano incorrette, il datore di lavoro che le aveva fornite deve trasmettere all’autorità fiscale cantonale le informazioni rettificate (cpv. 1).
Conformemente al trattato applicabile, l’autorità fiscale cantonale trasmette le informazioni rettificate direttamente all’autorità competente dello Stato partner o all’AFC, che le inoltra all’autorità competente dello Stato partner (cpv. 2).
Sezione 6: Organizzazione e procedura
Art. 13 Compiti dell’AFC
L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni dei trattati e dei requisiti legali in materia di scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali a fini
15 Consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > Topics > Tax > Tax Treaties > OECD Model Tax Convention.
16 RS 0.101
17 RS 173.110 13/19