Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine
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Il capoverso 3 disciplina il concorso tra l’articolo 19 dell’avamprogetto della LSADS e l’articolo 174 LIFD al fine di evitare che un autore di violazione sia sottoposto a doppia sanzione se, nonostante diffida, le informazioni non sono inviate alle autorità fiscali cantonali.
Art. 20 Procedura
Dal momento che le infrazioni alla LSADS sono violazioni del diritto amministrativo della Confederazione, la procedura applicabile è quella della legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo (DPA). Per lo stesso motivo, la competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta all’autorità responsabile dell’applicazione della LSADS, ossia l’AFC. I mezzi giuridici contro i provvedimenti d’inchiesta nonché contro i decreti penali e le decisioni penali sono disciplinati esaustivamente nella DPA, che stabilisce anche le competenze delle autorità di ricorso.
4 Ripercussioni
L’avamprogetto di legge comporta ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni legate allo scambio automatico dei dati salariali ricevuti dai datori di lavoro svizzeri. Di conseguenza, è prevedibile un aumento degli oneri per il personale e degli oneri finanziari per l’AFC e le autorità fiscali cantonali.
Con l’esclusione dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, che inviano i dati salariali direttamente all’autorità competente italiana, l’AFC ricopre il ruolo di sportello informativo per il dispositivo dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali.
Sono necessarie risorse per l’attuazione del progetto («risorse del progetto») e per la gestione corrente dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali («risorse operative»).
Risorse del progetto (2025–2026): l’attuazione dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali richiede risorse umane e finanziarie supplementari, in particolare in ambito informatico, a livello sia di Cantoni sia di Confederazione. Come già avviene per altre forme di scambio automatico internazionale, l’AFC diventa il vero e proprio sportello informativo per lo scambio di informazioni con la Francia oltre che per la ricezione dei dati inviati dall’Italia, nonché rispetto alle autorità fiscali cantonali. Sia l’AFC che i Cantoni dovranno quindi prepararsi per tempo alle nuove condizioni quadro e adottare le disposizioni necessarie (sviluppo di un sistema informatico, allestimento o adeguamento dei processi organizzativi, predisposizione di istruzioni pratiche ecc.).
Risorse operative: a partire dalla messa in servizio del sistema informatico, sono necessarie risorse umane e risorse finanziarie annuali presso la Confederazione per la gestione e l’assistenza.
L’AFC esaminerà insieme al DFF se le risorse necessarie devono essere introdotte nel rilevamento del fabbisogno relativo al quadro di sviluppo 2027–2028 o se possono essere compensate all’interno del dipartimento. Dato che nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sono in corso diversi altri progetti (scambio automatico relativo alle cripto-attività secondo lo standard dell’OCSE, accordo FATCA con gli Stati
22 RS 313.0 17/19