Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine
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di informazioni con la Francia nel 2026 in riferimento ai dati del 2025. Per quanto riguarda l’Italia, il primo scambio di informazioni relative ai dati salariali sarà effettuato nel corso del 2025 in riferimento all’anno 2024 e la prima trasmissione da parte dell’AFC ai Cantoni avverrà nel 2026.
3 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
L’avamprogetto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali (LSADS) a fini fiscali disciplina l’attuazione di tale scambio all’interno della Svizzera se è previsto da un trattato internazionale, ad esempio un accordo contro le doppie imposizioni.
Art. 2 Definizioni
Nell’articolo 2 sono definite le espressioni utilizzate nella legge.
Con l’espressione «trattato applicabile» si intende un accordo internazionale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’avamprogetto della LSADS applicabile nel singolo caso.
L’espressione «Stato partner» designa uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali a fini fiscali.
Sezione 2: Informazioni relative a dati salariali da trasmettere allo Stato partner
Art. 3 Obblighi del datore di lavoro
Dato che i dati salariali sono detenuti in primo luogo, e integralmente, dai datori di lavoro, va formulato nei loro confronti un obbligo di fornire le informazioni concernenti i dati salariali. Il capoverso 1 fa riferimento all’articolo 129 capoverso 1 lettera e LIFD7 in quanto l’articolo 129 LIFD sancisce obblighi di procedura in ambito fiscale, e più precisamente l’obbligo dei terzi di comunicare. Vi è previsto l’obbligo, per i datori di lavoro, di presentare annualmente all’autorità fiscale cantonale un’attestazione relativa ai dati salariali riguardanti le persone non domiciliate in Svizzera per le quali un trattato internazionale stabilisce lo scambio automatico internazionale di informazioni relative ai dati salariali. Il disegno di legge di modifica della LIFD è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. La sua entrata in vigore è prevista per il 1°gennaio 2025. Spetta ai Cantoni stabilire entro quale termine e con quali modalità i datori di lavoro devono trasmettere loro tali informazioni. L’obbligo del lavoratore di comunicare ogni cambiamento determinante (p. es. cambiamento di indirizzo o di nome) al proprio datore di lavoro è disciplinato, per analogia, dall’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte8.
Il capoverso 2 mira a limitare nel tempo la possibilità delle autorità fiscali cantonali di rivolgersi al datore di lavoro per ottenere le informazioni. Ai fini della certezza del diritto e nella misura in cui un trattato applicabile non contiene disposizioni sulla prescrizione dell’obbligo di comunicare i dati salariali, si prevede un termine di prescrizione assoluto di dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati versati
7 RS 642.11
8 RS 642.118.2 7/19