Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine

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accordo internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a tali dati. Questa modifica della LIFD e della LAID consentirà alle autorità fiscali cantonali di disporre delle informazioni che devono essere trasmesse direttamente all’altro Stato contraente o all’AFC.

1.2 Informazioni relative a dati salariali da scambiare con l’Italia e la Francia

Scambio di informazioni con l’Italia

L’Accordo sui frontalieri tra la Svizzera e l’Italia prevede che lo Stato contraente in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente fornisca annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell’imposizione del lavoratore frontaliere. Tali informazioni includono (cfr. art. 7 cpv. 1 dell’Accordo):

a) il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;

b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita;

c) il numero d’identificazione fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;

d) l’ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

e) l’ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;

f) il totale dell’imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

g) il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione fiscale del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i flussi di informazioni in uscita dalla Svizzera relativi ai lavoratori frontalieri residenti in Italia, le autorità fiscali dei tre Cantoni interessati (Grigioni, Ticino e Vallese) inviano le informazioni previste direttamente all’autorità fiscale italiana (cfr. art. 7 cpv. 5 dell’Accordo). Viceversa, l’autorità fiscale italiana invia le informazioni riguardanti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera all’AFC. In tale ambito, l’avamprogetto di legge prevede la trasmissione da parte dell’AFC delle informazioni ricevute dall’Italia alle autorità fiscali cantonali.

Scambio di informazioni con la Francia

Secondo l’articolo 6 dell’accordo aggiuntivo sul telelavoro tra la Svizzera e la Francia, lo Stato contraente in cui è situato il datore di lavoro fornisce ogni anno allo Stato di residenza del lavoratore, in formato elettronico e al più tardi entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono state versate le rimunerazioni, i dati personali e le informazioni nominative seguenti:

a) il/i cognome/i e il/i nome/i della persona, la data di nascita, il numero di avviamento postale del suo luogo di residenza e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona (indirizzo, luogo di nascita, stato civile, numero d’identificazione fiscale);

b) l’anno civile nel corso del quale è stato realizzato il reddito;

c) il numero di giorni o la percentuale di telelavoro;

d) il totale delle rimunerazioni lorde versate.