Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
specificati in tali Accordi. Assicura che il trattamento e la comunicazione di tali dati rispondano ai principi della protezione dei dati. In particolare, definisce gli obblighi dei datori di lavoro e i compiti dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali, nonché i diritti delle persone interessate (art. 11). Infine, stabilisce i requisiti a cui sottostanno il sistema d’informazione gestito dall’AFC (art. 15) e le procedure elettroniche di scambio di dati tra i Cantoni e l’AFC (art. 18).
Come menzionato al numero 1.2, le categorie di dati trattati sono definite non nella legge, ma in ciascun trattato applicabile. Secondo l’articolo 9 dell’avamprogetto di legge, i datori di lavoro hanno l’obbligo di informare i lavoratori interessati in merito al trattato applicabile e, in particolare, ai dati da scambiare; ciò consente di garantire l’informazione delle persone interessate.
In materia di protezione dei dati, le persone interessate hanno i diritti sanciti dalla LPD nei confronti dei datori di lavoro e, se del caso, quelli previsti dal diritto cantonale applicabile nei confronti delle autorità fiscali cantonali. Nei confronti dell’AFC, tuttavia, possono far valere soltanto il diritto di accesso ai dati e il diritto di esigere la rettifica dei dati inesatti (art. 11 cpv. 4). Ciò significa in particolare che non hanno la possibilità di opporsi alla comunicazione dei propri dati. Questa limitazione è giustificata poiché l’opposizione sarebbe sistematicamente respinta per i motivi stabiliti dall’articolo 37 capoverso 2 LPD, in quanto la comunicazione dei dati si fonda su un trattato internazionale (v. commento all’art. 11). Se, tuttavia, la trasmissione dovesse comportare uno svantaggio non sostenibile per le persone interessate, queste potrebbero far valere i diritti accordati loro dall’articolo 25a PA.
L’esame preliminare dei rischi mostra inoltre che il trattamento dei dati non presenta rischi particolari per le persone interessate. Il quadro giuridico e le misure adottate consentono di fatto di circoscrivere gli eventuali rischi residui.