Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine
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del trattato applicabile e sulle categorie di dati che saranno scambiate. Deve altresì indicare lo Stato partner a cui saranno trasmessi i dati e l’utilizzo che ne verrà fatto conformemente al trattato applicabile. Infine, il lavoratore deve essere informato dei diritti di cui dispone in virtù della LPD, da un lato, e dell’articolo 11 dell’avamprogetto della LSADS, dall’altro. Questa informazione è particolarmente importante, in quanto i diritti delle persone interessate nei confronti dell’AFC sono limitati al diritto di accesso e alla rettifica dei dati inesatti (v. commento all’art. 11).
Art. 10 Obbligo di conservazione
L’articolo 10 prevede esplicitamente che il datore di lavoro tenuto a comunicare i dati salariali di determinati lavoratori secondo il trattato applicabile deve registrare le informazioni e i documenti giustificativi ottenuti ai fini dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali. A tal fine, i documenti elaborati e i giustificativi raccolti per adempiere l’obbligo di comunicazione del datore di lavoro devono essere conservati, affinché sia possibile apportare successivamente eventuali correzioni di dichiarazioni errate o garantire la corretta imposizione dei lavoratori interessati. Per quanto concerne le modalità di conservazione, si applica per analogia l’articolo 958f capoverso 1 CO.
Sezione 5: Protezione dei dati
Art. 11 Diritti dei lavoratori
Per quanto concerne le informazioni raccolte dal datore di lavoro e la loro trasmissione alle autorità competenti dello Stato partner, il lavoratore i cui dati salariali devono essere scambiati secondo il trattato applicabile beneficia nei confronti del datore di lavoro dei diritti sanciti dalla LPD (cpv. 1).
Se secondo il trattato applicabile devono essere trasmesse informazioni a uno Stato partner dalle autorità fiscali cantonali, nei loro confronti il lavoratore interessato ha i diritti definiti nella legge cantonale sulla protezione dei dati o, se del caso, nella convenzione intercantonale applicabile (cpv. 2).
Secondo il capoverso 3, i Cantoni possono limitare i diritti relativi alla protezione dei dati dei lavoratori interessati nei confronti dell’autorità fiscale cantonale sul modello di quanto previsto nel capoverso 4.
Rispetto all’AFC, i lavoratori i cui dati salariali sono scambiati secondo il trattato applicabile possono far valere esclusivamente il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione (cpv. 4).
In concreto, ciò significa che le persone interessate possono far valere il diritto d’accesso secondo l’articolo 25 LPD sia nei confronti del proprio datore di lavoro, che è tenuto a comunicare i dati salariali, sia nei confronti dell’AFC. Hanno il diritto di sapere se vengono trattati dati che li concernono. Il datore di lavoro o l’AFC deve comunicare al lavoratore interessato, entro 30 giorni, tutti i dati trattati che lo riguardano, la finalità del trattamento, la durata della conservazione dei dati, le informazioni disponibili sull’origine dei dati, nonché i destinatari a cui i dati sono comunicati. Il diritto della persona interessata di far valere un diritto di accesso nei confronti delle autorità cantonali è disciplinato dal diritto cantonale applicabile al caso specifico.