Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine

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LSADS e non si applica alle trasmissioni di informazioni e alle pubblicazioni previste dal trattato applicabile e dalla LSADS, ad esempio le trasmissioni di informazioni agli Stati partner (cpv. 2 lett. a).

In singoli casi il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può levare l’obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi (cpv. 2 lett. b). Analogamente, non esiste obbligo del segreto quando le due condizioni seguenti sono soddisfatte cumulativamente: il trattato applicabile autorizza la dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa (cpv. 2 lett. c). Se il trattato applicabile lo prevede, le informazioni ricevute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) competenti per il calcolo o la riscossione delle imposte, le procedure o i procedimenti concernenti tali imposte, le decisioni sui ricorsi presentati oppure il controllo di quanto precede. Le informazioni ricevute possono essere impiegate anche per altri scopi se tale impiego è previsto dalla legislazione dello Stato partner che ha trasmesso le informazioni e l’autorità competente di tale Stato lo autorizza. In relazione alla seconda condizione, l’articolo 22a della legge del 24 marzo 200020 sul personale federale stabilisce ad esempio che gli impiegati dell’Amministrazione federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.

Art. 18 Procedure elettroniche

Al fine di accelerare la digitalizzazione, la legge federale del 18 giugno 202121 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale stabilisce disposizioni corrispondenti per le leggi fiscali della Confederazione. Sembra opportuno prescrivere procedure elettroniche anche per la comunicazione delle informazioni relative ai dati salariali ai fini dello scambio automatico di informazioni secondo il trattato applicabile. Le autorità fiscali cantonali saranno quindi tenute a comunicare con l’AFC per via elettronica in occasione della trasmissione dei dati salariali, e viceversa.

Il capoverso 2 stabilisce che le autorità fiscali cantonali e l’AFC garantiscono l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. Per «autenticità dei dati trasmessi» l’avamprogetto di legge intende che deve essere possibile determinare l’origine dei dati in qualsiasi momento. Per «integrità dei dati trasmessi» si intende l’integrità di un sistema in cui i dati restano intatti, completi e attuali durante il trattamento dei dati. In concreto, le autorità fiscali cantonali e l’AFC devono garantire in ogni momento la possibilità di identificare l’origine dei dati e di dimostrare che tali dati non sono stati modificati dalle stesse autorità.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 19 Violazione degli obblighi del datore di lavoro

I capoversi 1 e 2 si basano sull’articolo 174 LIFD. Servono in ultima ratio a garantire lo scambio conforme alla LSADS. Gli obblighi imposti ai datori di lavoro dall’articolo 3 capoverso 1 o dall’articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge consentono lo svolgimento ordinato dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali e in ultimo una tassazione corretta dei lavoratori.

20 RS 172.220.1

21 FF 2021 1499 16/19