Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine

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la trasmissione di un numero d’identificazione fiscale. Una gestione efficace di tale scambio di informazioni è possibile soltanto se le persone interessate possono essere identificate chiaramente e se lo scambio è automatizzato.

Il numero d’identificazione fiscale svolge un ruolo decisivo in quanto criterio di attribuzione univoco per le persone fisiche. Consente di identificare una persona e di attribuire al lavoratore interessato le informazioni concernenti i dati salariali trasmessi, facilitando il lavoro delle autorità fiscali cantonali. Il numero d’identificazione fiscale deve essere utilizzato unicamente per l’adempimento dei compiti precisati nell’avamprogetto della LSADS, ossia lo scambio automatico di informazioni concernenti i dati salariali. L’AFC e le autorità fiscali cantonali devono utilizzare il numero d’assicurato AVS a tredici cifre (AVSN13), se disponibile, per il trattamento delle informazioni ricevute nell’ambito dello scambio di informazioni relative ai dati salariali.

Art. 7 Compiti dell’AFC

Il capoverso 1 garantisce all’AFC la possibilità di utilizzare le informazioni trasmesse da uno Stato partner. Dato che la tassazione e la riscossione in materia di imposte dirette sono di competenza dei Cantoni (art. 128 Cost. e contrario e art. 2 LIFD), l’AFC trasmette tali informazioni alle autorità fiscali cantonali competenti e richiama la loro attenzione sul fatto che le informazioni possono essere utilizzate soltanto per le imposte rientranti nell’ambito di applicazione del trattato applicabile.

Quando trasmette loro le informazioni, l’AFC segnala alle autorità fiscali cantonali le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo il trattato applicabile (cpv. 2).

Se il trattato applicabile prevede che le informazioni relative ai dati salariali scambiate tra gli Stati partner possono essere utilizzate a fini diversi da quelli fiscali qualora il diritto di entrambi gli Stati partner lo autorizzi e l’autorità competente che fornisce le informazioni vi acconsenta, l’AFC ottiene il consenso necessario. Questa disposizione permetterà, ad esempio, di utilizzare le informazioni ricevute, alle stesse condizioni, al fine di determinare i contributi delle assicurazioni sociali svizzere dovute dalle persone che risiedono in Svizzera e che lavorano in parte in Svizzera per un datore di lavoro situato all’estero. Non è necessario ottenere un consenso se sono trasmesse soltanto le basi di calcolo e non le informazioni specifiche. Ad esempio, un’autorità fiscale cantonale che venisse a conoscenza, nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali, di un elemento del salario di un contribuente che non fosse stato dichiarato fino a tale momento, adatterà di conseguenza il reddito e il patrimonio del contribuente. L’autorità fiscale cantonale può trasmettere queste basi di calcolo modificate ad altri uffici amministrativi nell’ambito dell’obbligo legale di informare, purché non trasmetta le informazioni specifiche, ossia i dati salariali specifici (cpv. 3).

Art. 8 Procedura

Nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo a dati salariali, l’AFC diventa il vero e proprio sportello informativo per lo scambio di dati con gli Stati partner (salvo per i trattati che prevedono che i Cantoni trasmettano direttamente i dati all’autorità estera competente) nonché con le autorità fiscali cantonali. Le informazioni trasmesse automaticamente dagli Stati partner sono attribuite ai Cantoni dall’AFC. Il numero d’assicurato dell’AVS quale numero d’identificazione fiscale svolge un ruolo