Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine
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Uniti, imposizione minima), le risorse necessarie saranno, se del caso, valutate e incluse in modo complessivo.
Le ripercussioni finanziarie per i Cantoni dipendono principalmente dal numero di lavoratori residenti in uno Stato partner che lavorano per un datore di lavoro situato nel Cantone. Considerate le notevoli differenze al riguardo tra i Cantoni, riconducibili in particolare alla posizione geografica, non è possibile in questa fase produrre stime finanziarie per i Cantoni delle ripercussioni associate allo scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il disegno di atto legislativo si fonda sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali. Mira a dare attuazione allo scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali secondo i trattati internazionali stipulati dalla Svizzera che prevedono tale scambio. Poiché la regolamentazione interna dell’esecuzione dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali a fini fiscali non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, è giustificato fondarsi sull’articolo 173 capoverso 2 Cost. Il disegno di atto legislativo è conforme alla Costituzione federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La nuova legge proposta è compatibile con gli obblighi della Svizzera in materia di diritto internazionale. Mira a dare attuazione nel diritto interno agli impegni internazionali assunti in materia di scambio di informazioni relative a dati salariali nell’Accordo sui frontalieri con l’Italia e nell’Accordo aggiuntivo sul telelavoro con la Francia.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. La nuova legge è dunque proposta nel quadro della normale procedura legislativa.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
5.5 Protezione dei dati
I citati trattati internazionali con la Francia e l’Italia stabiliscono uno scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali a fini fiscali tra gli Stati contraenti. La Francia e l’Italia figurano nell’elenco degli Stati che assicurano un livello adeguato di protezione dei dati (allegato 1 all’ordinanza del 31 agosto 202223 sulla protezione dei dati). In applicazione di tali trattati e sulla base degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, l’avamprogetto di legge prevede le basi legali necessarie affinché i datori di lavoro, le autorità fiscali cantonali e l’AFC possano trattare e trasmettere i dati personali
23 RS 235.11 18/19