Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine

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i salari. Tale termine tiene conto del periodo di conservazione dei libri di dieci anni sancito dall’articolo 958f del Codice delle obbligazioni (CO)9.

Art. 4 Compiti delle autorità fiscali cantonali

Questa disposizione prevede che le autorità fiscali cantonali trasmettano annualmente per via elettronica all’AFC le informazioni prescritte dal trattato applicabile e prodotte dai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 se il trattato applicabile prevede che l’AFC invii tali informazioni allo Stato partner (cpv. 1). Spetta ai Cantoni nei quali i Comuni esercitano i compiti in materia di tassazione assicurarsi che i dati trasmessi dai datori di lavoro e poi inviati all’AFC siano completi. Al fine di consentire all’AFC di aggregare le informazioni ricevute prima del loro invio, i Cantoni devono trasmettere tali informazioni al più tardi due mesi prima della data stabilita nel trattato applicabile per lo scambio con lo Stato partner. Nel caso della Francia, le informazioni devono quindi pervenire all’AFC al più tardi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono state versate le rimunerazioni.

Il capoverso 2 precisa che se un trattato applicabile prevede che le autorità fiscali cantonali inviino le informazioni direttamente allo Stato partner (come nel caso dell’Accordo sui frontalieri con l’Italia), le autorità fiscali cantonali trasmettono annualmente alle autorità competenti dello Stato partner le informazioni prescritte dal trattato applicabile che hanno ricevuto dai datori di lavoro entro il termine stabilito nel trattato applicabile.

Art. 5 Compiti dell’AFC

L’AFC trasmette alle autorità competenti dello Stato partner le informazioni che ha ricevuto dalle autorità fiscali cantonali nel quadro dell’articolo 4 rispettando il termine stabilito nel trattato applicabile (cpv. 1).

Il capoverso 2 precisa che quando trasmette loro le informazioni, l’AFC segnala alle autorità competenti dello Stato partner le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo il trattato applicabile.

Se il trattato applicabile prevede che le informazioni trasmesse possano essere utilizzate anche per fini diversi da quelli fiscali a condizione che tale utilizzo sia autorizzato dal diritto di entrambi gli Stati e che l’autorità competente dello Stato partner che fornisce le informazioni vi acconsenta, l’AFC è competente per fornire tale consenso (cpv. 3). Se le informazioni ricevute devono essere inoltrate alle autorità penali per il perseguimento di altri reati non fiscali, l’AFC fornisce il consenso caso per caso, d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia (cpv. 4).

Sezione 3: Informazioni relative a dati salariali trasmesse dall’estero

Art. 6 Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per persone

fisiche

Questa disposizione prescrive l’utilizzo del numero AVS secondo la legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) quale numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali qualora il trattato applicabile preveda

9 RS 220

10 RS 831.10 8/19