Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine

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decisivo in quanto criterio di attribuzione univoco per le persone fisiche (v. commento all’art. 6). Per poter attribuire ai Cantoni le informazioni relative ai salari comunicate dallo Stato partner, l’AFC ha bisogno, entro due mesi dalla fine di ogni anno civile, del numero d’identificazione fiscale di tutte le persone fisiche imponibili illimitatamente in un Cantone.

L’AFC trasmette le informazioni relative ai dati salariali ricevute automaticamente da uno Stato partner alle autorità fiscali cantonali per le quali tali informazioni rivestono un interesse. È presumibile che, in un numero limitato di casi, le informazioni ricevute dall’estero non contengano un numero d’identificazione fiscale, quantomeno nei primi anni successivi all’introduzione dello scambio automatico internazionale in Svizzera. In tali casi l’attribuzione deve essere fatta sulla base di altri criteri, fermo restando che solo le informazioni necessarie all’identificazione della persona fisica secondo il trattato applicabile e scambiate tra gli Stati partner possono essere utilizzate a tal fine. Altri criteri di attribuzione sono, ad esempio, il domicilio o il numero di avviamento postale del luogo di residenza delle persone fisiche (cpv. 2).

Se vi è corrispondenza con le informazioni trasmesse automaticamente dallo Stato partner, l’AFC le rende accessibili, mediante procedura di richiamo sicura e criptata, al Cantone in cui la persona interessata è imponibile illimitatamente. Inoltre, l’AFC richiama l’attenzione delle autorità fiscali cantonali sulle restrizioni inerenti all’utilizzazione e sull’obbligo di riservatezza secondo il trattato applicabile (cpv. 3).

La sicurezza delle informazioni trasmesse dallo Stato partner deve poter essere garantita in ogni momento. È quindi indispensabile che soltanto i collaboratori delle autorità fiscali cantonali abbiano accesso alle informazioni mediante tale procedura di richiamo e che utilizzino l’autenticazione a due fattori. Uno dei due fattori deve essere un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile («hardware token») che consenta di identificare un partecipante in una rete elettronica (p. es. SwissID o SmartCard) (cpv. 4).

Sezione 4: Obblighi di informazione e di conservazione dei datori di lavoro

Art. 9 Obbligo di informare i lavoratori

Le informazioni scambiate nel quadro dei trattati applicabili riguardano in particolare dati personali ai sensi della legge federale del 25 settembre 202011 sulla protezione dei dati (LPD). Conformemente ai principi della protezione dei dati, le persone interessate i cui dati personali sono oggetto di scambio devono essere debitamente informate del trattamento riservato a tali dati. Tale informazione è necessaria sia per assicurare la trasparenza del trattamento, sia per permettere alle persone interessate di esercitare i propri diritti.

Secondo l’articolo 3 dell’avamprogetto della LSADS, le informazioni da trasmettere allo Stato partner sono prodotte dal datore di lavoro. Spetta quindi a quest’ultimo informare il lavoratore interessato in merito alle informazioni di cui all’articolo 9 lettere a–d dell’avamprogetto. La comunicazione deve avvenire all’inizio del rapporto di lavoro o al più tardi il 28 febbraio dell’anno della prima trasmissione dei dati allo Stato partner.

Per adempiere il proprio obbligo di informare di cui all’articolo 9 dell’avamprogetto, il datore di lavoro non può limitarsi a informare il lavoratore in merito al trattato applicabile. Deve esplicitamente richiamare l’attenzione del lavoratore sul contenuto

11 RS 235.1 10/19