Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Un lavoratore interessato ha inoltre il diritto di far rettificare dati inesatti conformemente all’articolo 32 capoverso 1 LPD. La trasmissione di dati all’estero avviene nel quadro di processi automatizzati. L’AFC non effettua alcun controllo sostanziale dei dati, che non sarebbe peraltro in grado di effettuare, poiché sono i datori di lavoro ad avere i contatti con i lavoratori e a dover assicurare che le informazioni da scambiare siano raccolte e comunicate correttamente. Di conseguenza, il diritto di rettifica dei dati inesatti deve essere esercitato nei confronti del datore di lavoro o, se del caso, delle autorità cantonali se il diritto cantonale applicabile lo prevede. Nei confronti dell’AFC questo diritto è limitato alla rettifica dei dati inesatti dovuti a errori di trasmissione (p. es. nella trasmissione dall’autorità fiscale cantonale all’AFC si verifica un errore e la massa salariale ammonta a 60 000 anziché 6000 franchi).

Il lavoratore interessato non ha tuttavia la possibilità di opporsi, sulla base dell’articolo 37 LPD, alla trasmissione dei dati prevista da un trattato internazionale. Secondo l’articolo 37 LPD, l’AFC sarebbe autorizzata a respingere la richiesta di informazioni se sussiste un obbligo legale alla comunicazione dei dati (lett. a) o se una mancanza di comunicazione rischierebbe di compromettere l’adempimento dei suoi compiti (lett. b). Nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali, la trasmissione delle informazioni avviene sulla base dei trattati applicabili, che disciplinano precisamente quali informazioni devono essere trasmesse, riguardo a chi e quando, motivo per cui una richiesta di opposizione corrispondente non avrebbe alcuna possibilità di esito positivo. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 37 LPD all’AFC è esclusa dall’avamprogetto della LSADS. I datori di lavoro, i Cantoni e l’AFC non dispongono di alcun margine di discrezionalità per decidere se procedere o no a una comunicazione o a una trasmissione. In tale contesto, l’applicazione dell’articolo 37 LPD porterebbe l’AFC a respingere l’opposizione alla comunicazione dei dati salariali in virtù dell’obbligo legale alla comunicazione previsto dal trattato applicabile.

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di invocare, in casi limitati, alcuni diritti previsti dal diritto amministrativo. I lavoratori interessati possono, sulla base dell’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA), esigere che l’AFC si astenga dallo scambiare dati se le persone interessate hanno verosimilmente un interesse degno di protezione. L’articolo 25a PA garantisce che gli atti materiali delle autorità amministrative siano sottoposti a una protezione amministrativa. Una persona interessata può richiedere all’autorità competente che ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti. L’autorità statuisce mediante decisione formale, che può in seguito essere impugnata con ricorso. Gli atti materiali in quanto tali non sono in linea di principio oggetto di contestazione, motivo per cui è necessario precisare che l’autorità statuisce mediante decisione formale. Per analogia con l’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo della legge federale del 18 dicembre 201513 sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (LSAI), una persona i cui dati salariali sono scambiati nell’ambito del trattato applicabile può invocare tale articolo se la trasmissione dei dati salariali comporta o potrebbe comportare per tale persona uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto nello Stato partner.

Il Tribunale federale14 ha definito le condizioni nelle quali una persona oggetto di comunicazione di dati relativi ai conti finanziari nell’ambito di uno scambio automatico di informazioni può esigere dall’AFC una decisione ai sensi dell’articolo 25a PA qualora rischi di subire uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello

12 RS 172.021

13 RS 653.1

14 DTF 2C_946/2021 del 6 giu. 2023 consid. 6.6 12/19