Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Con un Accordo del 23 dicembre 20201, la Svizzera e l’Italia hanno convenuto nuove regole in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito «Accordo sui frontalieri»). Tale Accordo, in vigore dal 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, introduce lo scambio automatico e reciproco delle informazioni necessarie ai fini dell’imposizione dei lavoratori frontalieri nel loro Stato di residenza.

L’Accordo aggiuntivo del 27 giugno 20232 alla Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (di seguito «Accordo aggiuntivo sul telelavoro») è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. Si prevede che possa entrare in vigore verso la fine del 2024 e che divenga applicabile dal 1° gennaio 2025. Tale Accordo aggiuntivo contiene, in particolare, nuove regole relative all’imposizione del telelavoro. Introduce lo scambio automatico e reciproco delle informazioni necessarie ai fini dell’imposizione dei lavoratori residenti in uno degli Stati contraenti che lavorano per un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente.

Le disposizioni contenute in questi due Accordi accrescono l’attrattiva delle imprese, che possono assumere con maggiore facilità manodopera qualificata residente in Francia o in Italia. A sua volta, tale manodopera può beneficiare delle condizioni d’impiego offerte dai datori di lavoro svizzeri.

L’attuazione dello scambio automatico di informazioni previsto da questi due Accordi richiede in linea di principio basi legali nel diritto interno per poter assicurare la trasmissione delle informazioni tra le autorità fiscali svizzere interessate. Dato che questi sono i primi due Accordi conclusi dalla Svizzera in cui è previsto uno scambio automatico di informazioni relative a dati salariali, si propone di creare una nuova legge federale in questo ambito. L’avamprogetto di legge disciplina innanzitutto la trasmissione delle informazioni tra i datori di lavoro e le autorità fiscali cantonali nonché tra queste ultime e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Gli eventuali scambi tra le autorità fiscali cantonali e le autorità estere rientrano nell’ambito del diritto cantonale.

D’altro canto, un disegno di legge distinto sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale4 è inteso a modificare la legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) al fine di introdurre l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare alle autorità fiscali interessate le informazioni previste dai due Accordi internazionali. Tale disegno di legge, trasmesso dal Consiglio federale all’Assemblea federale all’inizio del mese di marzo 2024, stabilisce che i datori di lavoro devono presentare all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un’attestazione con i dati salariali concernenti i lavoratori per i quali un

1 RS 0.642.045.43

2FF 2023 2746

3 RS 0.672.934.91

4FF 2024 …

5 RS 642.11

6 RS 642.14 4/19