Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 19 pagine
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Il flusso delle informazioni in uscita riguarda tutti i residenti in Francia che lavorano per un datore di lavoro in Svizzera. Data l’assenza di una restrizione geografica nell’accordo aggiuntivo sul telelavoro, tale flusso concerne tutti i Cantoni qualora un datore di lavoro in un Cantone dia impiego a un residente in Francia. Viceversa, le informazioni ricevute dalla Francia concernono tutti i Cantoni nei quali i residenti in Svizzera lavorano per un datore di lavoro francese. Tali flussi di informazioni, sia in entrata che in uscita, transitano attraverso l’AFC. Quest’ultima invia le informazioni previste relative ai lavoratori residenti in Francia all’autorità fiscale francese. L’autorità fiscale francese trasmette le informazioni previste relative ai lavoratori residenti in Svizzera all’AFC (cfr. art. 6 cpv. 3 dell’Accordo aggiuntivo). In tale ambito, riguardo alle informazioni da inviare alla Francia, l’avamprogetto di legge crea una base legale per la trasmissione delle informazioni dalle autorità fiscali cantonali all’AFC. Viceversa, l’avamprogetto prevede anche la trasmissione delle informazioni ricevute dalla Francia dall’AFC alle autorità fiscali cantonali.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
L’Accordo sui frontalieri con l’Italia specifica le informazioni relative ai dati salariali che devono essere oggetto di scambio automatico. L’Accordo aggiuntivo sul telelavoro con la Francia prevede altresì la trasmissione obbligatoria di determinate informazioni concernenti i dati salariali nonché, se disponibili, di altre informazioni relative ai dati salariali. Questi Accordi contengono pertanto le basi di diritto materiali delle informazioni relative ai dati salariali da scambiare. Tuttavia, non disciplinano l’attuazione di tale scambio all’interno della Svizzera. Di conseguenza, considerato il contenuto richiesto, è necessario creare una legge federale per disciplinare l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a dati salariali in Svizzera. Questa legge contribuirà al rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera in questo ambito.
L’avamprogetto di legge federale sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali disciplina quindi l’attuazione di tale scambio in Svizzera, se è previsto da un trattato internazionale in ambito fiscale. Contiene in particolare norme sui compiti dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali, sull’utilizzo del numero dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) quale numero d’identificazione fiscale svizzero, nonché sulla protezione dei dati. Comprende inoltre disposizioni sull’organizzazione e sull’obbligo di scambiare le informazioni per via elettronica tra l’AFC e le autorità fiscali cantonali.
2.2 Attuazione
Dato che le informazioni da scambiare sono elencate in ognuno dei due Accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali, il campo di applicazione della normativa da adottare è ben definito e lascia poco margine di manovra. Inoltre, la disposizione sul sistema d’informazione che l’AFC deve gestire per via elettronica è sufficientemente dettagliata. Di conseguenza, non è necessario che un’ordinanza precisi le disposizioni legali.
Si prevede che la legge federale sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali possa entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026. Ci si attende che l’Accordo aggiuntivo sul telelavoro con la Francia possa entrare in vigore verso la fine del 2024 e che il 2025 sia il primo anno di riferimento per il quale potrà verificarsi uno scambio di informazioni. Un’entrata in vigore della legge il 1° gennaio 2026 consentirà di disporre delle basi legali nel diritto interno necessarie a effettuare il primo scambio 6/19