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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
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1. Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)
Art. 41cterConservazione o ripristino del tracciato naturale
Gli interventi nelle acque superficiali devono per quanto possibile conservare o ripristinare il tracciato naturale del corso d’acqua, caratterizzato da aspetti quali la posizione nella sezione di valle, la pendenza longitudinale, la forma dell’alveo, la larghezza del fondo dell’alveo, nonché dalle strutture morfologiche e dai processi dinamici.
Art. 41cquaterSistemazione e manutenzione delle acque e dello spazio riservato alle acque
1Le acque e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e mantenuti in modo da consentire la conservazione o lo sviluppo di habitat tipici. Gli habitat tipici si basano su:
a. una vegetazione che si sviluppa naturalmente e si rinnova in modo spontaneo;
b. processi dinamici caratteristici;
c. strutture caratteristiche quali banchi di ghiaia, sponde naturali e variabili, legno morto.
2Nella sistemazione e nella manutenzione delle acque e dello spazio riservato alle acque occorre evitare il loro riscaldamento eccessivo, favorendo in particolare l’ombreggiamento naturale.
Art. 58 Costi imputabili
1Sono imputabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
2Per le indennità di cui agli articoli 52 e 52a, sono imputabili i costi relativi a:
a. la realizzazione di impianti e installazioni per l’eliminazione dell’azoto;
b. le misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce;
c. la realizzazione e l’esercizio di impianti pilota per l’attuazione di misure per l’eliminazione dell’azoto o delle sostanze organiche in tracce;