Progetto

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17b Misure biologiche e tecniche così come aree di ritenzione

1I Cantoni adottano misure tecniche e di ingegneria naturalistica per limitare il rischio di catastrofi naturali. Queste misure comprendono:

a. la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura di giovani popolamenti, la delimitazione del bosco di protezione;

b. provvedimenti selvicolturali;

c. provvedimenti edilizi per prevenire danni causati da valanghe e installazione di impianti per lo stacco preventivo di valanghe;

d. opere contro la caduta di sassi o il crollo in massa di pareti di roccia, incluse le opere di contenimento, e lo sgombero di materiale pericolante;

e. opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l’erosione;

f. provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (opere forestali per la correzione dei torrenti).

2Progettano opere e impianti di protezione solidi. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandoli se necessario.

3Designano aree di ritenzione aventi diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le catastrofi naturali vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

Art. 38a Costi imputabili

1Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

2Per le indennità di cui agli articoli 39 capoversi 1 e 2 e 40 capoverso 1 lettera c, sono imputabili i costi relativi a:

a. l’elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;

b. l’esecuzione e l’attuazione;

c. l’acquisto di terreni, l’espropriazione formale e materiale;

d. la terminazione.

3Non sono imputabili per le indennità di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 in particolare:

a. gli emolumenti dovuti;

b. i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;

c. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalle misure, indipendentemente dalla protezione da catastrofi naturali;

d. i costi per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le catastrofi naturali e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).