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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 17b Misure biologiche e tecniche così come aree di ritenzione
1I Cantoni adottano misure tecniche e di ingegneria naturalistica per limitare il rischio di catastrofi naturali. Queste misure comprendono:
a. la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura di giovani popolamenti, la delimitazione del bosco di protezione;
b. provvedimenti selvicolturali;
c. provvedimenti edilizi per prevenire danni causati da valanghe e installazione di impianti per lo stacco preventivo di valanghe;
d. opere contro la caduta di sassi o il crollo in massa di pareti di roccia, incluse le opere di contenimento, e lo sgombero di materiale pericolante;
e. opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l’erosione;
f. provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (opere forestali per la correzione dei torrenti).
2Progettano opere e impianti di protezione solidi. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandoli se necessario.
3Designano aree di ritenzione aventi diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le catastrofi naturali vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.
Art. 38a Costi imputabili
1Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
2Per le indennità di cui agli articoli 39 capoversi 1 e 2 e 40 capoverso 1 lettera c, sono imputabili i costi relativi a:
a. l’elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
b. l’esecuzione e l’attuazione;
c. l’acquisto di terreni, l’espropriazione formale e materiale;
d. la terminazione.
3Non sono imputabili per le indennità di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 in particolare:
a. gli emolumenti dovuti;
b. i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;
c. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalle misure, indipendentemente dalla protezione da catastrofi naturali;
d. i costi per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le catastrofi naturali e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).