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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine

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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6 Misure organizzative

1I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l’entità dei

danni in caso di evento. A tale scopo:

a. provvedono affinché vengano allestiti i piani d’intervento, che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili devono conoscere, e si tengano le relative esercitazioni;

b. assicurano che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione degli eventi di piena;

c. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli di piena;

d. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d’intervento nella gestione degli eventi di piena.

2Se del caso, sfruttano le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione.

Art. 7 Misure tecniche e di ingegneria naturalistica nonché aree di

ritenzione

1I Cantoni adottano misure tecniche per ridurre e limitare il rischio. Tra queste rientrano opere e impianti di protezione in grado di trattenere, deviare o far defluire le portate di piena. Tali opere e impianti di protezione devono essere ripristinati, sostituiti o realizzati ex novo in modo da ottimizzarne la durata di vita e la funzionalità.

2Progettano opere e impianti di protezione solidi. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandoli se necessario.

3Per quanto possibile, utilizzano materiali da costruzione naturali e impiegano tecniche di ingegneria naturalistica.

4Designano aree di ritenzione aventi diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le piene vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

Art. 8 Manutenzione delle acque

I Cantoni assicurano che le opere e gli impianti di protezione siano sottoposti a una manutenzione adeguata, in modo da:

a. mantenere la capacità di deflusso e limitare la dinamica delle acque laddove necessario;

b. ottimizzare la durata di vita e la funzionalità di opere e impianti di protezione.