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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine

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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»

d. la realizzazione di canalizzazioni costruite al posto di impianti e installazioni per l’eliminazione dell’azoto o delle sostanze organiche in tracce.

3Non sono imputabili secondo gli articoli 52 e 52a in particolare le tasse e le imposte nonché i costi per l’acquisto di terreni.

4Per le indennità di cui all’articolo 54b, sono imputabili i costi relativi a:

a. l’elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;

b. l’esecuzione e l’attuazione;

c. l’acquisto di terreni, l’espropriazione formale e materiale;

d. la terminazione.

5Non sono imputabili per le indennità di cui all’articolo 54b in particolare:

a. gli emolumenti dovuti;

b. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla rivitalizzazione.

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2. Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo)

Art. 15 Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali

1I Cantoni riducono i rischi legati a catastrofi naturali a un livello accettabile e li limitano nel lungo termine, rilevando e valutando le basi necessarie nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione le conseguenze dei cambiamenti climatici e l’evoluzione dell’utilizzo del territorio.

2Nella pianificazione integrale occorre coinvolgere le cerchie interessate, combinare le misure in maniera ottimale e ponderare gli interessi, in particolare quelli connessi alla gestione delle foreste, alla protezione della natura e del paesaggio, alla sistemazione dei corsi d’acqua, all’agricoltura e alla pianificazione del territorio.

Art. 16 Basi

1L’UFAM elabora le basi di interesse nazionale per la protezione dalle catastrofi naturali. A tale scopo:

a. rileva i dati riguardanti la protezione dalle catastrofi naturali;

d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;

c. analizza gli eventi;

d. allestisce panoramiche.

2I Cantoni elaborano le basi per la protezione dalle catastrofi naturali sul loro territorio. A tale scopo:

6 RS 921.01