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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
d. la realizzazione di canalizzazioni costruite al posto di impianti e installazioni per l’eliminazione dell’azoto o delle sostanze organiche in tracce.
3Non sono imputabili secondo gli articoli 52 e 52a in particolare le tasse e le imposte nonché i costi per l’acquisto di terreni.
4Per le indennità di cui all’articolo 54b, sono imputabili i costi relativi a:
a. l’elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
b. l’esecuzione e l’attuazione;
c. l’acquisto di terreni, l’espropriazione formale e materiale;
d. la terminazione.
5Non sono imputabili per le indennità di cui all’articolo 54b in particolare:
a. gli emolumenti dovuti;
b. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla rivitalizzazione.
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2. Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo)
Art. 15 Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali
1I Cantoni riducono i rischi legati a catastrofi naturali a un livello accettabile e li limitano nel lungo termine, rilevando e valutando le basi necessarie nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione le conseguenze dei cambiamenti climatici e l’evoluzione dell’utilizzo del territorio.
2Nella pianificazione integrale occorre coinvolgere le cerchie interessate, combinare le misure in maniera ottimale e ponderare gli interessi, in particolare quelli connessi alla gestione delle foreste, alla protezione della natura e del paesaggio, alla sistemazione dei corsi d’acqua, all’agricoltura e alla pianificazione del territorio.
Art. 16 Basi
1L’UFAM elabora le basi di interesse nazionale per la protezione dalle catastrofi naturali. A tale scopo:
a. rileva i dati riguardanti la protezione dalle catastrofi naturali;
d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
c. analizza gli eventi;
d. allestisce panoramiche.
2I Cantoni elaborano le basi per la protezione dalle catastrofi naturali sul loro territorio. A tale scopo: