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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari
Art. 22 Domanda
1Il richiedente di cui all’articolo 7 capoverso 2 LSCA inoltra la domanda di aiuti finanziari all’UFAM.
2La domanda deve contenere informazioni concernenti:
a. gli obiettivi da raggiungere;
b. le attività e i progetti necessari per raggiungere gli obiettivi;
c. i costi totali delle attività e dei progetti, la ripartizione dei costi tra le organizzazioni partecipanti e l’importo dell’aiuto finanziario richiesto;
d. un calendario di esecuzione delle attività e dei progetti.
Art. 23 Concessione e determinazione
1L’UFAM può accordare aiuti finanziari per attività e progetti di interesse nazionale.
2L’UFAM fissa l’ammontare degli aiuti finanziari sulla base delle disposizioni di legge, del suo interesse per l’adempimento dei compiti, della sua valutazione dell’efficacia e delle possibilità di finanziamento del richiedente.
3L’UFAM può accordare l’aiuto finanziario in base all’onere o in modo forfettario.
4L’UFAM determina l’aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto con il richiedente.
Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione
Art. 24 Parere relativo a misure di protezione contro le piene
1I Cantoni, prima di decidere in merito a misure di protezione contro le piene in virtù dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 LSCA, sottopongono il progetto all’UFAM per parere, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari.
2Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposte per parere le misure che:
a. riguardano le acque sui confini nazionali;
b. hanno ripercussioni sulla sicurezza contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
c. richiedono un esame di impatto ambientale; oppure
d. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali.
3Il parere dell’UFAM può anche fornire indicazioni sulla probabilità e sull’ammontare approssimativo di un’indennità per la misura.