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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
a. misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
c. l’attuazione delle basi e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale;
d. l’esercizio di dispositivi di allarme e le spese di organi di condotta e forze d’intervento coperte dal mandato di base;
e. misure di sistemazione dei corsi d’acqua negli insediamenti per la gestione dell’acqua piovana;
f. l’elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.
Art. 11 Costi imputabili
1Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
2Per le indennità di cui all’articolo 10 capoverso 1 sono imputabili i costi relativi a:
a. l’elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
b. l’esecuzione e l’attuazione;
c. l’acquisto di terreni, l’espropriazione formale e materiale;
d. la terminazione.
3Non sono imputabili in particolare:
a. gli emolumenti dovuti;
b. i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;
c. i costi per la creazione di valori aggiunti importanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene;
d. i costi per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Sezione 3: Forma giuridica dei sussidi federali
Art. 12 Concessione delle indennità
1Le indennità per l’acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi programmatici tra l’UFAM e il Cantone interessato in funzione dell’entità dell’acquisizione di dati di base.