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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;
b. la prestazione del Cantone;
c. i sussidi della Confederazione;
d. il controlling;
e. la restituzione in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo.
3L’accordo programmatico è stipulato per una durata di quattro anni.
4L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
Art. 15 Pagamento
Le indennità globali sono pagate a rate.
Art. 16 Rendicontazione e controllo
1Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego delle indennità globali.
2L’UFAM controlla a campione:
a. l’esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;
b. l’impiego dei contributi federali versati.
Art. 17 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 16 cpv. 1);
b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
2Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
3Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).