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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine

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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;

b. la prestazione del Cantone;

c. i sussidi della Confederazione;

d. il controlling;

e. la restituzione in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo.

3L’accordo programmatico è stipulato per una durata di quattro anni.

4L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

Art. 15 Pagamento

Le indennità globali sono pagate a rate.

Art. 16 Rendicontazione e controllo

1Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego delle indennità globali.

2L’UFAM controlla a campione:

a. l’esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;

b. l’impiego dei contributi federali versati.

Art. 17 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 16 cpv. 1);

b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

3Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

4Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).

2 RS 616.1