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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
a. documentano e analizzano gli eventi;
b. documentano e valutano le opere di protezione;
c. tengono un catasto degli eventi e delle opere di protezione;
d. registrano pericoli e rischi;
e. allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
f. allestiscono pianificazioni globali e pianificazioni di livello superiore.
3Designano le zone di pericolo.
4Tengono conto delle basi e degli aiuti all’esecuzione della Confederazione.
5Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati le basi elaborate.
Art. 17 Misure di pianificazione del territorio
1I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale. Riguardo alle zone di pericolo, assicurano in particolare:
a. una limitazione dei rischi nell’ambito di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
b. una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento di costruzioni e impianti a rischio.
2Nei loro piani direttori e di utilizzazione, definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi catastrofi naturali, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo di utilizzazione.
Art. 17a Misure organizzative
1I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l’entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:
a. provvedono affinché vengano allestiti i piani d’intervento, che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili devono conoscere, e si tengano le relative esercitazioni;
b. assicurano che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione di catastrofi naturali;
c. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione da catastrofi naturali;
d. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d’intervento nella gestione di catastrofi naturali.