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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi
I Cantoni riducono il rischio di piena a un livello accettabile e lo limitano nel lungo termine, rilevando e valutando le basi necessarie nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione gli aspetti ecologici, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l’evoluzione dell’utilizzo del territorio.
Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure
Art. 4 Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione
delle zone di pericolo
1I Cantoni elaborano le basi per la protezione contro le piene. A tale scopo:
a. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
b. documentano e analizzano gli eventi;
c. documentano e valutano le opere di protezione;
d. tengono un catasto degli eventi e delle opere di protezione;
e. registrano pericoli e rischi;
f. allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
g. allestiscono pianificazioni globali e pianificazioni di livello superiore.
2Designano le zone di pericolo.
3Tengono conto delle basi e degli aiuti all’esecuzione della Confederazione.
4Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati le basi elaborate.
Art. 5 Misure di pianificazione del territorio
1I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale. Riguardo alle zone di pericolo, assicurano in particolare:
a. una limitazione dei rischi nell’ambito di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
b. una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento di costruzioni e impianti a rischio.
2Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi le piene, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo di utilizzazione.