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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine

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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»

4Non sono imputabili per le indennità di cui all’articolo 40 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 in particolare:

a. gli emolumenti dovuti;

b. i costi che possono essere trasferiti a terzi che, in modo determinante, sono beneficiari o responsabili dei danni.

Art. 39 Protezione da catastrofi naturali

1Le indennità per l’acquisizione di dati di base e per le misure sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato ed è stabilito in base a:

a. il rischio di catastrofi naturali;

b. l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.

2Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:

a. interessano più di un Cantone;

b. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;

c. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica dovuta alle possibili alternative o ad altri motivi; oppure

d. non erano prevedibili.

3Il contributo per i costi imputabili dell’acquisizione di dati di base è del 50 per cento.

4Il contributo per i costi delle misure è compreso tra il 35 e il 45 per cento in funzione di:

a. il grado di attuazione delle basi;

b. l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.

5Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose contro le catastrofi naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo di cui al capoverso 4 può, in via eccezionale, essere aumentato del 20 per cento.

6Non è accordata alcuna indennità per:

a. misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente legati a tale ubicazione;

b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;

c. l’attuazione delle basi e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale;

d. l’esercizio di dispositivi di allarme e le spese di organi di condotta e forze d’intervento coperte dal mandato di base;

g. l’elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.