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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine

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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 25 Documenti

Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all’UFAM gli stessi documenti che devono presentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettere a–f.

Art. 26 Parere in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell’UFAM prima di prendere una decisione.

Art. 27 Aiuti all’esecuzione

L’UFAM elabora aiuti all’esecuzione segnatamente in materia di:

a. esigenze per la protezione contro le piene;

b. acquisizione di dati di base;

c. pianificazione e attuazione di misure;

d. condizioni per le indennità ed esigenze per i conteggi.

Art. 28 Geoinformazione

L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione (OGI).

Capitolo 5: Esecuzione

Art. 29 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione

1L’UFAM elabora le basi di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:

a. rileva i dati riguardanti la protezione contro le piene;

b. misura i corsi d’acqua;

c. rileva i dati idrologici di base;

d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;

e. analizza gli eventi;

f. allestisce panoramiche.

2Può svolgere servizi in ambito idrologico, fatturando emolumenti.

3 RS 510.620