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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 25 Documenti
Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all’UFAM gli stessi documenti che devono presentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettere a–f.
Art. 26 Parere in merito ad altre misure
I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell’UFAM prima di prendere una decisione.
Art. 27 Aiuti all’esecuzione
L’UFAM elabora aiuti all’esecuzione segnatamente in materia di:
a. esigenze per la protezione contro le piene;
b. acquisizione di dati di base;
c. pianificazione e attuazione di misure;
d. condizioni per le indennità ed esigenze per i conteggi.
Art. 28 Geoinformazione
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione (OGI).
Capitolo 5: Esecuzione
Art. 29 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione
1L’UFAM elabora le basi di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:
a. rileva i dati riguardanti la protezione contro le piene;
b. misura i corsi d’acqua;
c. rileva i dati idrologici di base;
d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
e. analizza gli eventi;
f. allestisce panoramiche.
2Può svolgere servizi in ambito idrologico, fatturando emolumenti.