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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine

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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 5: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso

Art. 18 Domanda

1Il Cantone inoltra all’UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.

2La domanda contiene i seguenti documenti:

a. una descrizione completa del progetto inclusi i piani;

b. il preventivo e la ripartizione dei costi;

c. una panoramica dei rischi esistenti, dell’efficacia delle misure su tali rischi nonché dell’evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;

d. i risultati degli accertamenti relativi all’idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;

e. l’eventuale rapporto relativo alla compatibilità ambientale;

f. i pareri dei servizi cantonali specializzati;

g. l’approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.

3L’UFAM può richiedere altri documenti.

Art. 19 Concessione e pagamento dei contributi

1L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità mediante decisione.

2L’UFAM, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF), decide la concessione di indennità superiori a dieci milioni di franchi.

3L’UFAM paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 20 Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 16.

Art. 21 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1Se, nonostante un’intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un’indennità o lo fa solo in modo parziale, l’indennità non viene versata oppure viene ridotta.

2Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu.

3Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

4Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall’articolo 29 LSu.