Progetto
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 5: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso
Art. 18 Domanda
1Il Cantone inoltra all’UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.
2La domanda contiene i seguenti documenti:
a. una descrizione completa del progetto inclusi i piani;
b. il preventivo e la ripartizione dei costi;
c. una panoramica dei rischi esistenti, dell’efficacia delle misure su tali rischi nonché dell’evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;
d. i risultati degli accertamenti relativi all’idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;
e. l’eventuale rapporto relativo alla compatibilità ambientale;
f. i pareri dei servizi cantonali specializzati;
g. l’approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.
3L’UFAM può richiedere altri documenti.
Art. 19 Concessione e pagamento dei contributi
1L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità mediante decisione.
2L’UFAM, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF), decide la concessione di indennità superiori a dieci milioni di franchi.
3L’UFAM paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
Art. 20 Rendicontazione e controllo
Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 16.
Art. 21 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1Se, nonostante un’intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un’indennità o lo fa solo in modo parziale, l’indennità non viene versata oppure viene ridotta.
2Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu.
3Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall’articolo 29 LSu.