Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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quello che è in grado di gestire con le proprie risorse e capacità in termini di personale e di mezzi tecnici disponibili. In uno scenario del genere l’UFCS si riserva il diritto di decidere a quali richieste dare la priorità e quale sarà l’entità del sostegno fornito. In altri casi meno urgenti la consulenza e il sostegno vengono forniti di conseguenza con un certo ritardo. Oltre alla tempistica può variare anche il grado di aiuto fornito. Alcuni casi possono richiedere un esame completo e un sostegno complessivo, mentre altri ricevono forse soltanto una consulenza di base. Questa disposizione permette all’UFCS nei periodi di maggior carico lavorativo di prendere decisioni strategiche su come impiegare al meglio le proprie risorse per fornire il maggior aiuto possibile.
Capoverso 2: Priorizzazione tenendo conto degli interessi pubblici
In presenza di un numero elevato di ciberincidenti e di ciberminacce simultanei,
l’UFCS fornisce sostegno in modo prioritario alle organizzazioni e alle autorità assoggettate all’obbligo di segnalazione per le quali l’evento ha le maggiori ripercussioni sulla sicurezza, sull’ordine pubblico, sul benessere della popolazione e sul funzionamento dell’economia. Ciò significa che l’UFCS impiega le proprie risorse e fornisce il proprio sostegno in modo mirato laddove le ripercussioni di un evento sono particolarmente gravi. Ciò può voler dire ad esempio che viene data la priorità alle infrastrutture critiche, alle istituzioni pubbliche o ad altre importanti organizzazioni per garantire che siano adeguatamente protette e che ricevano rapidamente sostegno in caso di attacco. Grazie a questa priorizzazione l’UFCS può garantire che le istituzioni e le organizzazioni più importanti per il funzionamento della società e dell’economia siano adeguatamente protette nel caso di ciberincidenti e ciberminacce. Ciò contribuisce ad assicurare la resilienza e la stabilità del Paese nel caso di un evento su larga scala che colpisse molti obiettivi in Svizzera.
Art. 9 Divulgazione coordinata delle vulnerabilità
Questa disposizione si fonda sull’articolo 73a capoverso 2 lettera c come pure sull’articolo 73b capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 73c capoverso 2 LSIn.
I compiti dell’UFCS in relazione al coordinamento delle vulnerabilità non erano esplicitamente disciplinati nell’OCiber, ma erano compresi nei compiti generali dell’UFCS che dal 1° gennaio 2024 sono elencati nell’articolo 15a capoverso 2 lettera b OOrg-DDPS. Inoltre dal 1° gennaio 2024 l’articolo 43 capoverso 1 lettera c OSIn prevede una base giuridica per la ricerca di vulnerabilità nell’infrastruttura informatica dell’Amministrazione federale e dell’esercito. Questa disposizione prevede che l’UFCS informi di tanto in tanto la Cancelleria federale, le segreterie generali, i dipartimenti e gli uffici federali in merito alle minacce e alle vulnerabilità attuali come pure in merito ai rischi che li riguardano e se necessario raccomandi misure per ridurre i rischi.
L’importanza di una gestione attiva delle vulnerabilità e il ruolo dell’UFCS nella ricerca e nella divulgazione coordinata delle stesse vulnerabilità vengono descritti in modo