Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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ciale, il proprio nome o la propria denominazione e il proprio indirizzo con i seguenti dati: via, numero civico, numero postale di avviamento e nome del luogo;
dati di contatto della persona registrata (lett. b): la registrazione delle autorità o delle organizzazioni deve contenere almeno il nome e il cognome di una persona di contatto. Inoltre occorre indicare per l’UFCS il numero di telefono come pure l’indirizzo e-mail e la funzione della persona registrata. È possibile registrare più persone di contatto.
In concomitanza con la registrazione, l’autorità o l’organizzazione viene informata in merito ai criteri per partecipare allo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 15 della presente ordinanza e la registrazione può essere completata soltanto se viene confermato attivamente di aver preso atto dei suddetti criteri.
La registrazione per partecipare allo scambio di informazioni non è obbligatoria neanche per le autorità e le organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione. Una registrazione tempestiva per le suddette autorità e organizzazioni significa tuttavia un risparmio di tempo in caso di un ciberattacco soggetto all’obbligo di segnalazione.
Art. 14 Fornitori di servizi
Questa disposizione si fonda sull’articolo 73a capoversi 1 e 2 lettera e nonché sull’articolo 74 capoversi 1 e 2 lettera a LSIn.
Capoverso 1: Notifica
Al fine di garantire la sicurezza e l’integrità delle infrastrutture critiche in Svizzera, i gestori di tali infrastrutture hanno la possibilità conformemente al capoverso 1 di notificare all’UFCS i loro fornitori di servizi per la cibersicurezza affinché possano partecipare allo scambio di informazioni.
Capoverso 2: Dati da registrare
I fornitori di servizi eventualmente notificati dai gestori di infrastrutture critiche devono registrarsi conformemente al capoverso 2 indicando la loro ragione sociale o il nome come pure i dati di contatto della persona registrata (vedi a tale riguardo per analogia quanto esposto in precedenza all’articolo 13 capoverso 2).
Art. 15 Trasmissione e utilizzo delle informazioni
Questa disposizione si fonda sull’articolo 73a capoversi 1 e 2 lettera e nonché sull’articolo 74 capoversi 1 e 2 lettera a LSIn.
Lo scambio di informazioni ha luogo su base volontaria e si fonda sulla fiducia che le informazioni fornite vengano utilizzate per gli scopi previsti. È pertanto determinante che i fornitori di informazioni possano decidere, tenendo conto delle disposizioni di