Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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3 Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza del 7 marzo 2003 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa,della protezione della popolazione e dello sport
Art. 15a cpv. 2 lett. f OOrg-DDPS
Dato che l’articolo 7 di questa ordinanza descrive in modo più dettagliato i compiti del Computer Emergency Response Team (CERT) dell’UFCS, l’articolo 15a capoverso 2 lettera f OOrg-DDPS viene accorciato al fine di evitare doppioni.
Art. 15a cpv. 2 lett. h OOrg-DDPS
Il nuovo articolo 15a capoverso 2 lettera h OOrg-DDPS stabilisce che l’UFCS rappresenta la Svizzera in organi internazionali per l’analisi tecnica di ciberminacce e per la gestione di ciberincidenti. Questa precisazione è importante perché ciberincidenti e ciberminacce sono fenomeni internazionali. Gli aggressori utilizzano le stesse tecnologie e gli stessi metodi in numerosi Paesi contemporaneamente. Per questa ragione il dialogo a livello nazionale e internazionale tra servizi specializzati è indispensabile per la protezione da ciberincidenti e ciberminacce. A questo proposito l’UFCS partecipa attivamente a uno scambio di informazioni con organi svizzeri e internazionali che hanno compiti simili a quelli dell’UFCS. Questo scambio di informazioni serve a condividere informazioni e dati rilevanti concernenti minacce attuali e a coordinare misure comuni per gestire ciberincidenti e ciberminacce. Nei confronti degli Stati UE, con il suo CERT l’UFCS ha quindi il rango di un «Computer Security Incident Response Team (CSIRT)» nazionale, come prescritto dalla direttiva NIS-2 dell’UE per tutti gli Stati membri dell’UE.35 Inoltre l’UFCS rappresenta la Svizzera all’interno di organi specializzati internazionali che si occupano dell’analisi tecnica di ciberincidenti e ciberminacce nonché della gestione di incidenti sotto il profilo tecnico. Ciò significa che l’UFCS partecipa a forum e gruppi di lavoro internazionali per mettere a disposizione le sue conoscenze tecniche e la sua esperienza nel settore della cibersicurezza e trarre beneficio dagli insegnamenti tratti dagli altri Paesi. Con lo scambio di informazioni e la partecipazione a organi specializzati internazionali l’UFCS contribuisce a fare in modo che la Svizzera sia sempre aggiornata per quanto riguarda gli sviluppi nel settore della cibersicurezza e possa beneficiare delle buone pratiche di altri Paesi. Ciò migliora la capacità dell’UFCS di reagire in maniera adeguata a ciberincidenti e ciberminacce e di contribuire alla sicurezza globale. Tutti questi compiti richiedono uno scambio di informazioni con organi svizzeri, stranieri e internazionali, le cui basi legali sono contenute nell’articolo 73d capoverso 1 e negli articoli 76, 76a e 77 LSIn.
35 Direttiva (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS-2)). 34/35