Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine
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solo se forniscono le loro prestazioni in parte o interamente a favore di terzi e dietro compenso. In base al nuovo criterio della fornitura commerciale di prestazioni l’obbligo di segnalazione non riguarda nemmeno i centri di calcolo che forniscono le loro prestazioni esclusivamente per uso proprio.
Anche tutti i servizi di sicurezza e fiduciari digitali che vengono offerti a terzi sono assoggettati all’obbligo di segnalazione per ciberattacchi (senza un valore soglia medio) indipendentemente dal loro giro d’affari o dalla loro clientela. Invece i servizi che una persona ha sviluppato e utilizza esclusivamente per sé non sono assoggettati all’obbligo di segnalazione.
Capoverso 2: Valori soglia intersettoriali
Come eccezione generale, ai fini dell’obbligo di segnalazione a carico delle imprese, si è fatto riferimento al valore soglia della categoria delle «piccole imprese» in conformità alla raccomandazione della Commissione UE26. Di conseguenza le autorità e organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 74b LSIn sono escluse dall’obbligo di segnalazione se occupano meno di 50 persone e se la loro cifra d’affari annua o il loro totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di franchi. Si è rinunciato a convertire gli importi da euro in franchi svizzeri, dato che la norma europea si applica anche in Paesi UE economicamente più deboli dove la cifra d’affari o il totale di bilancio annuo di 10 milioni dovrebbe essere più difficile da raggiungere.
L’eccezione di cui al capoverso 2 si applica soltanto a imprese assoggettate all’obbligo di segnalazione per le quali non sono stati definiti valori soglia specifici secondo il capoverso 1. Vi rientrano:
gli stabilimenti che figurano nell’elenco cantonale di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge federale del 18 marzo 199427 sull’assicurazione malattie (art. 74b cpv. 1 lett. f LSIn);
i laboratori medici che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 28 settembre 201228 sulle epidemie (art. 74b cpv. 1 lett. g LSIn);
le imprese che dispongono di un’omologazione secondo la legge del 15 dicembre 200029 sugli agenti terapeutici per la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’importazione di medicamenti (art. 74b cpv. 1 lett. h LSIn);
i fornitori di servizi postali registrati presso la Commissione delle poste secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 201030 sulle poste (art. 74b cpv. 1 lett. l LSIn); e
26Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
27RS 832.10
28 RS 818.101
29 RS 812.21
30 RS 783.0 25/35