Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine

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Lett. d: Obbligo di segnalare ciberattacchi

In occasione della procedura di consultazione relativa alla revisione complementare della LSIn è stato più volte ribadito che le disposizioni sull’obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche debbano essere concretizzate a livello di ordinanza. Gli articoli 16–21 dell’ordinanza intendono concretizzare questa richiesta, cui si era già ripetutamente accennato nel messaggio concernente la modifica della legge sulla sicurezza delle informazioni7. Pertanto sono disciplinati i dettagli sull’obbligo di segnalazione, vale a dire le autorità e organizzazioni esentate dall’obbligo di segnalazione, i ciberattacchi che devono essere segnalati, il contenuto e il volume della segnalazione e lo svolgimento del processo di segnalazione.

Occorre precisare che, in considerazione dell’elencazione esaustiva dell’oggetto della regolamentazione contenuto in questo articolo, tutte le direttive in materia cibersicurezza dell’Amministrazione federale, le competenze e i compiti del Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e le relative interfacce con i compiti dell’UFCS sono disciplinati nell’OSIn.

Anche le misure della ciberdifesa non sono disciplinate nell’OCS. Queste misure si riferiscono alle misure relative alle attività informative e militari e comprendono in particolare le misure attive previste all’articolo 37 della legge del 25 settembre 20158 sulle attività informative (LAIn) per perturbare o rallentare i ciberattacchi. Inoltre concernono anche le misure dell’esercito volte a garantire la prontezza all’impiego in ogni situazione e a mettere a disposizione le competenze per fornire un supporto sussidiario alle autorità civili. Queste misure sono disciplinate nella LAIn e nella legge militare nonché nelle relative ordinanze.

Sezione 2: Ciberstrategia nazionale e Comitato direttivo

Art. 2 Ciberstrategia nazionale

Sino alla fine del 2023 le disposizioni concernenti la Ciberstrategia nazionale erano contenute nell’articolo 5 dell’OCiber ora abrogata. Questo articolo si rifà alla regolamentazione di allora e obbliga il Consiglio federale a definire obiettivi e misure

nell’ambito della protezione contro i ciber-rischi nella Ciberstrategia nazionale (CSN). All’interno dell’Amministrazione federale, in base all’articolo 15a capoverso 2 lettera g OOrg-DDPS, l’UFCS è competente per l’elaborazione della CSN all’attenzione del Consiglio federale e per il coordinamento della sua attuazione.

Secondo il capoverso 1 la CSN costituisce il quadro strategico per la prevenzione nell’ambito della cibersicurezza, l’individuazione tempestiva delle ciberminacce, le possibilità di reazione e la resilienza in caso di incidenti al fine di proteggere la Svizzera dai ciberincidenti e dalle ciberminacce. Questo significa che la CSN persegue un

7 Messaggio del 2 dicembre 2022 concernente la modifica della legge sulla sicurezza delle informazioni (Introduzione dell’obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche), FF 2023 84.

8 RS 121 6/35