Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 35 pagine

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ecc. Nel modulo di segnalazione sono riportati i vettori di attacco più frequenti ed è possibile selezionare più opzioni o specificare metodi o vettori non indicati;

indicazioni sull’autore (lett. e): identificare gli autori di un ciberattacco può essere un compito complesso e impegnativo, dato che spesso cercano di dissimulare le loro tracce e di mantenere l’anonimato. Tuttavia ci sono diverse tipologie di informazioni che possono contribuire a identificare gli autori di un ciberattacco, come ad esempio indirizzi IP, record DNS, URL di pagine sospette, valori hash di malware, firme di virus, anomalie nel traffico di rete o comportamenti sospetti del software. Se sono disponibili informazioni di questo tipo occorre indicarle nella segnalazione.

Capoverso 2: Informazioni che indicano se il ciberattacco era connesso ai reati di

estorsione, minaccia o coazione e se è stata sporta una denuncia penale

La divulgazione di tentativi di estorsione o minacce connessi a un ciberattacco può contribuire ad avvisare altre potenziali vittime e ad adottare misure volte a prevenire situazioni simili. Dato che un reato di estorsione, minaccia o coazione connesso a un ciberattacco può avere conseguenze sotto il profilo penale, può accadere che autorità oppure organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione sporgano una denuncia penale. Indicare se è stata sporta una denuncia penale aiuta l’UFCS a reagire in maniera adeguata all’accaduto.

Capoverso 3: Informazioni sulle ripercussioni del ciberattacco

Le indicazioni che devono essere fornite secondo il capoverso 3 lettere a–c aiutano l’UFCS a effettuare una prima valutazione delle ripercussioni del ciberattacco e a stabilire sotto quale profilo il ciberattacco comporta la compromissione di strumenti informatici e dati.

Indicazione delle unità dell’organizzazione o dell’autorità interessate (lett. a): indicare l’unità interessata dal ciberattacco aiuta l’UFCS in particolare a valutare se sono interessati strumenti informatici o dati appartenenti alle infrastrutture critiche in particolare per quanto riguarda grandi imprese, conglomerati e gruppi con numerosi settori di attività.

Grado di compromissione della disponibilità, dell’integrità e della confidenzialità delle proprie informazioni e delle informazioni di terzi (lett. b): l’autorità e l’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione è tenuta a valutare quali obiettivi di protezione (disponibilità, integrità e confidenzialità) sono interessati dal ciberattacco e in quale misura. A seconda di come vengono valutate le ripercussioni del ciberattacco, alla compromissione degli obiettivi di protezione viene assegnata una valutazione «bassa, media, elevata o grave» in funzione della gravità in analogia al modulo di segnalazione della FINMA.34 Sulla base di questa prima valutazione delle ripercussioni e dell’assegnazione dei gradi di gravità è eventualmente possibile stabilire se per quanto riguarda le ripercussioni si sta delineando una tendenza. Questa informazione è preziosa in

34 Cfr. al riguardo l’allegato 1 della Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2020 del 7 maggio 2020, pag. 7. 30/35